Home Precari Supplenze brevi nel periodo natalizio: diritti del supplente

Supplenze brevi nel periodo natalizio: diritti del supplente

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Con l’avvicinarsi della sospensione delle lezioni e delle attività didattiche i docenti in servizio con incarico a tempo determinato si chiedono se con l’inizio delle vacanze natalizie perdono ogni diritto sia economico, sia giuridico.

Unico contratto a tempo determinato

L’art. quaranta del CCNL/scuola del 2006/2009 dispone che qualora il docente titolare si assenti in un’unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all’inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l’intera durata dell’assenza.

Parere dell’ARAN

Secondo quando ha affermato l’ARAN, la condizione della proroga si ha sia che il titolare si sia assentato con un’unica domanda, sia che si sia assentato con più domande presentate senza soluzione di continuità.

Supplente per orario intero settimanale

Al docente supplente che sostituisce un docente di ruolo assente per l’intera settimana e che ha completato l’intero orario di servizio spettante come da contratto, compete l’intera retribuzione anche per la domenica o il sabato nel caso in cui le attività dovessero svolgersi in cinque giorni.

Festività infrasettimanali

Qualora nel contratto a tempo determinato dovesse rientrare una festività o il giorno libero del titolare per le giornate festive e per il giorno libero, spetta l’intera retribuzione e il riconoscimento del servizio ai fini giuridici da computarsi nell’anzianità di servizio.

Diritto di proroga

Al supplente temporaneo, al fine di garantire la continuità didattica, spetta la proroga, a decorrere dal giorno successivo a quello della scadenza del precedente contratto, quando al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro (anche di più), senza soluzione di continuità o interrotti solo da giorno festivo o da giorno libero dall’insegnamento.

Non si ha diritto alla proroga

Il supplente non ha diritto alla proroga nei casi in cui il docente titolare dovesse:
Assentarsi prima delle vacanze per un periodo inferiore a sette giorni;
Rientrare in servizio il giorno prima delle vacanze;
Rientrare in servizio il primo giorno di ripresa delle lezioni.