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CCNL scuola, il supplente del prof assente ha diritto alla retribuzione dei festivi e dei giorni liberi ricadenti nel periodo del contratto

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C’è chi dimentica la stretta applicazione dell’art.40 del CCNL scuola 2006/2009 in tema di rapporti di lavoro a tempo determinato. Ebbene sapere che tale norma contrattuale è attualmente vigente e resterà ancora efficace anche dopo l’agibilità del nuovo CCNL scuola 2019-2021. In tale norma è regolato il “rapporto dei contratti a tempo determinato” e in particolare si specifica che il docente che è individuato come supplente di un titolare ha il diritto alla retribuzione e all’anzianità del servizio anche dei giorni festivi, delle domeniche e dei giorni liberi che ricadono nel periodo del rapporto di lavoro.

Normativa sul rapporto di lavoro a tempo determinato

È utile sapere che ai sensi dell’art.40 del CCNL scuola 2006/2009, nei casi di assunzione in sostituzione di personale assente, nel contratto individuale deve essere specificato per iscritto il nominativo del dipendente sostituito.
In tali casi, qualora il docente titolare si assenti in un’unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all’inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l’intera durata della assenza.

Rileva esclusivamente l’oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell’assenza del titolare medesimo.
Le domeniche, le festività infrasettimanali e il giorno libero dell’attività di insegnamento, ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi nell’anzianità di servizio. Nell’ipotesi che il docente completi tutto l’orario settimanale ordinario, ha ugualmente diritto al pagamento della domenica ai sensi dell’art. 2109, comma 1, del codice civile.

Alcuni casi di illegittimità

Se, per esempio, un docente si assentasse dal 6 dicembre 2023 al 16 gennaio 2024 e al suo posto venisse individuato un supplente ( anche se assunto con la MAD e fuori dalle graduatorie di Istituto) per l’intero periodo della suddetta assenza del titolare, il docente sostituto avrebbe diritto ad un unico contratto dal 6 dicembre al 13 gennaio, avrebbe diritto alla retribuzione dell’8 dicembre ( giornata festiva) del 9 dicembre ( giornata di chiusura della scuola) del 10 e 17 dicembre ( domeniche), nonché di tutte le vacanze natalizie dal 23 dicembre fino al 7 gennaio 2024 e anche il 13 e 14 gennaio 2024 deve essere pagato lo stipendio al supplente fino all’ultimo giorno di supplenza. Se così non fosse e ci fosse una interruzione del contratto di lavoro e non venissero pagate le vacanze e/o le festività e giorni liberi, allora si tratterebbe di un atto illegittimo evidente.

In passato abbiamo raccontato, da queste stesse colonne, il caso clamoroso di un dirigente scolastico che spezzettava i contratti del supplente dal lunedì al venerdì per poi riprendere nelle settimane successive. Si tratta di condotte illegittime che ovviamente non sono supportate da nessuna normativa vigente.