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TFA: quando la toppa è peggiore del buco (storia di ordinaria follia ministeriale)

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E ci risiamo! Metti una “pezza” da una parte e si apre una voragine dall’altra. Il ministro si ravvede sugli abilitandi PAS e firma il decreto che li inserisce con riserva in II fascia delle Graduatorie d’Istituto (DM n. 375/2014) e intanto salta fuori un altro svarione nel decreto del II ciclo di TFA (DM n. 312/2014); che rischia di creare altri problemi a chi ne ha già tanti di suo.

Il bando per il II ciclo di TFA, già in ritardo di due anni accademici (il primo ciclo era dell’a.a. 2011/12), non pare proprio possa avere vita facile (e, a quanto pare, non è il solo…). È storia nota quella dell’errore marchiano contenuto nella bozza del bando consegnata ai sindacati all’indomani della burrascosa riunione-farsa del 7 maggio scorso al MIUR. La lettera b) del primo comma dell’art. 3, quello che stabilisce i requisiti di ammissione al TFA, era clamorosamente sbagliata perché non teneva conto delle modifiche apportate dal DM n. 81/2013 all’art. 15 del Regolamento sulla formazione iniziale che disciplina il regime transitorio del TFA. Se non fosse stato corretto giusto in tempo per la pubblicazione ufficiale del decreto, ora i neolaureati che non si trovavano in corso specialistico o magistrale nell’a.a. 2010/11 non potrebbero accedere al TFA.

Recuperato lo svarione grazie ad un intervento extra-istituzionale (qui la segnalazione), l’estensore del documento ne ha fatto un altro; se non più maldestro, almeno altrettanto superficiale. Vuoi per farsi “perdonare” la cantonata precedente, vuoi per eccesso di zelo – qualcuno azzarda anche una captatio benevolentiae pre-elettorale, visto che il bando è stato pubblicato il 16 maggio, ad una manciata di giorni dalle europee –, sta di fatto che accanto alla giusta formulazione del comma 1 sono comparsi due nuovi commi 2 e 3 con novità del tutto inattese, che peraltro nessuno aveva richiesto.

Il nuovo comma 2 introduce per la prima volta la possibilità «di iscriversi con riserva e partecipare al test preliminare» per gli aspiranti che conseguono i titoli di ammissione «dopo le medesime prove preselettive e, comunque entro e non oltre il 31 agosto 2014». Il successivo comma 4 (identico all’ex-comma 2 della bozza; è cambiato solo il numero…) autorizza – come ormai prassi consolidata – l’autocertificazione dei titoli nella fase di iscrizione on-line al momento della presentazione della domanda; subito dopo precisa però che la verifica dei titoli autocertificati sarà effettuata dall’USR competente prima dello svolgimento del test preliminare e conclude che, «laddove l’esito dei controlli sia negativo, l’aspirante è escluso con apposito provvedimento». I test preliminari sono già stati programmati, tramite il DD n. 306/2014, nel periodo che va dal 14 al 31 luglio 2014; l’applicazione letterale delle disposizioni del comma 4 dovrebbe perciò portare ad escludere dalla prova quanti in quei giorni, a seconda delle singole date stabilite per ciascuna prova distinta, fossero ancora materialmente privi del titolo. L’esclusione, però, sarebbe in pieno contrasto con l’autorizzazione a conseguire lo stesso titolo entro la fine del mese successivo (31 agosto), concessa al comma 2. Una contraddizione evidente, che però è sfuggita agli estensori del decreto o magari è stata sottovalutata nelle sue conseguenze; come facilmente prevedibile, non mancherà di creare ulteriore contenzioso in una materia che ne ha già davvero fin troppo.

Identica incongruenza legislativa si riscontra per i corsi destinati al conseguimento della specializzazione sul sostegno, di cui all’art. 2 del Bando. Per essi, infatti, il comma 3 dell’art. 3 prevede analogamente la possibilità per gli aspiranti di conseguire il titolo di abilitazione, vincolante ai fini dell’accesso ai corsi, entro e non oltre il 31 agosto 2014. Il meccanismo di autocertificazione e controllo è il medesimo descritto per la preselezione del TFA, essendo pure questo comma esplicitamente sottoposto alle disposizioni del comma 4 sopra descritte. E analoghe sono le prevedibili conseguenze delle interpretazioni in materia di controlli, con in più l’aggravante che le date della prova preselettiva saranno decise autonomamente dalle università, il che non farà che produrre ulteriori disparità tra gli aspiranti iscritti a corsi di atenei diversi, laddove alcuni organizzassero il test prima del 31 agosto e altri dopo.

Le continue riscritture dei provvedimenti, da un po’ di tempo a questa parte senza una adeguata attenzione degli estensori al complesso dei testi e private del controllo degli organismi consultivi preposti per legge alla loro valutazione, stanno portano sempre più spesso il MIUR ad emanare decreti ministeriali e normative secondarie di tipo attuativo contenenti errori e incongruenze. Che poi debbono essere sottoposti a correzione e chiarimenti continui, con effetti destabilizzanti sulla corretta applicazione dei provvedimenti e sorgenti di agitazione e sfiducia da parte di chi quei provvedimenti li vive sulla propria pelle.

A questo punto non ci resta che auspicare l’emanazione da parte del MIUR di una Nota che faccia chiarezza sull’incongruenza e fornisca agli Uffici periferici una direttiva chiara e trasparente sull’applicazione delle disposizioni; sperando che non salti fuori altro, almeno per questo provvedimento. E – perché no? – anche una verifica attenta delle competenze e capacità dei funzionari preposti alla redazione dei provvedimenti: prevenire è molto meglio che curare…. L’attenzione da sempre dichiarata dal premier Renzi per la scuola dovrebbe valere non solo per l’edilizia scolastica, ma anche per una pubblica amministrazione (MIUR) più attenta e precisa.

P.S.: la segnalazione del “baco” ci è arrivata da un giovane neolaureato che sta completando l’acquisizione dei titoli necessari per accedere all’insegnamento. A differenza di tanti soloni che discettano di diritti e di legulei ben pagati per nulla, lui ha letto con attenzione il bando e usato la ragione per dare un giudizio; una dote fondamentale per un buon educatore. Foss’anche solo per questo, meriterebbe che l’abilitazione all’insegnamento gli venisse conferita d’ufficio.