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Tfa Sostegno, accesso diretto per chi ha prestato tre anni di servizio o no? Dovrà stabilirlo il Tar

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A qualche giorno di distanza dalla pubblicazione del decreto ministeriale che ha dato avvio alle procedure di accesso al IX ciclo del Tfa per il conseguimento del titolo di specializzazione sui posti di sostegno, si ripropongono i dubbi interpretativi circa la possibilità o meno di accesso diretto ai percorsi di specializzazione da parte dei docenti che hanno svolto almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posti di sostegno.

L’art.18 bis comma 2 del D.Lvo 59/2017 prevede infatti, che ai percorsi di specializzazione accedono, nei limiti della riserva di posti e con le modalità stabilite con decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero dell’Istruzione, coloro, ivi compresi i docenti di ruolo, che abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole statali, nelle scuole paritarie e nei percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, che siano in possesso del titolo di studio valido per l’insegnamento.

Sulla corretta interpretazione della predetta disposizione legislativa si era innescato un contenzioso già in occasione dell’avvio dell’VIII ciclo del Tfa, per il quale era stato previsto per le predette categorie di docenti solo l’esonero dalle prove preselettive, e non l’ammissione diretta ai percorsi di specializzazione.

Con una recente ordinanza resa in sede cautelare, il Consiglio di Stato ha avuto occasione di evidenziare che, il dato letterale utilizzato dal legislatore, secondo cui gli interessati “accedono ai percorsi di specializzazione”, sembrerebbe prefigurare una sorta di automatico accesso alla quota di riserva; di contro, il fatto che detta disposizione, pur non prevedendo lo svolgimento di prove (orali o scritte) a carico degli aspiranti riservisti, tuttavia non le esclude o vieta espressamente, potendo le stesse rappresentare una normale modalità organizzativa per selezionare, fra la platea degli aspiranti alla riserva del 35%, coloro che effettivamente vi possono rientrare.

I Giudici amministrativi di appello hanno quindi rimesso la decisione al Tar che dovrà pronunciarsi nel merito.

Il problema si pone, tuttavia, anche in vista dell’avvio delle procedure di accesso al IX ciclo del Tfa, per il quale il relativo bando, all’art.2, ha riproposto il dubbio interpretativo ad oggi ancora irrisolto dalla giurisprudenza.

La disposizione del bando prevede, infatti, che i soggetti in possesso dei predetti requisiti, ossia coloro i quali hanno prestato tre anni di servizio su posti di sostegno negli ultimi cinque anni, accedono direttamente ai percorsi di specializzazione nei limiti della riserva di posti, precisando che concorrono esclusivamente per la quota di riserva dell’Ateneo in cui hanno presentato istanza e che gli atenei dovranno prevedere due graduatorie distinte, una per i candidati che accedono alle prove, e l’altra per i soggetti che concorrono per la riserva dei posti.

Il problema effettivamente non è di poco conto vista la nota difficoltà delle prove di accesso ai percorsi di specializzazione e, alla luce del tenore letterale della norma, sembrerebbe chiaro che gli aspiranti in possesso del requisito di tre anni di servizio su posti di sostegno dovrebbero accedere in via diretta ai percorsi nei limiti del numero di posti riservati.

E’ però conforme al dettato legislativo prevedere una o più prove selettive per l’accesso ai posti riservati da parte degli aspiranti in possesso del requisito di servizio?

Vedremo come il Tar del Lazio risolverà questo dubbio interpretativo.