Categorie: Politica scolastica

Tribunale di Napoli: qualsiasi docente può ricoprire un posto di organico potenziato

Importante sentenza del Tribunale di Napoli sulla questione della assegnazione dei docenti ai posti di potenziamento.

La sentenza, datata 23 marzo 2017, prende origine dal ricorso presentato da una docente che era stata assegnata dal ds a svolgere attività di potenziamento, mentre la  cattedra da lei precedentemente occupata è stata attribuita ad un altro insegnante.
Il tribunale di Napoli ha rigettato il ricorso presentato dalla docente sottolineando che sussiste secondo le disposizioni contenute nella legge 107 “il potere del dirigente scolastico di assegnare qualunque docente dell’organico dell’autonomia allo svolgimento di ore di potenziamento, ivi inclusi quelli che già sono docenti di ruolo, di materie curricolari, da prima dell’entrata in vigore della Riforma attuata con la legge 107/2015”.

Ne dà notizia l’Associazione nazionale presidi che coglie l’occasione per ricordare che questa linea interpretativa è esattamente quella che l’Anp sostiene fin dall’entrata in vigore della legge.

Nella sentenza, disponibile nel sito ANP,  si chiarisce secondo la normativa di riferimento (art. 1 cc. 5, 64 e 68 della legge 107/2015) l’organico dell’autonomia è “un corpus unitario nel quale confluiscono senza distinzione alcuna tutti i docenti, oltre a quelli curricolari, di sostegno e di potenziamento anche quelli a cui vengono affidati compiti di coordinamento e progettazione”. 
Se l’organico dell’autonomia è funzionale a realizzare l’offerta formativa della scuola – argomenta il giudice del lavoro di Napoli – tutti i docenti contribuiranno all’attuazione di tale offerta e potranno essere destinati a svolgere le attività previste “fermo restando il possesso dei titoli abilitanti e/o delle necessarie competenze“, come peraltro previsto anche dalla CM n. 2582 del 5 settembre 2016.

L’assegnazione del docente alle attività, quindi, non può che avvenire in coerenza “con le esigenze didattiche della scuola, scaturite dalle priorità delineate nel RAV e dagli obiettivi indicati nel piano di Miglioramento”.

E’ bene precisare che si tratta di un decreto del giudice monocratico e quindi la decisione potrebbe cambiare nel caso in cui la docente dovesse decidere di ricorrere in appello.
In ogni caso, per il momento, il provvedimento del tribunale di Napoli mette un primo tassello in una vicenda che si preannuncia complessa e di lunga durata.

Reginaldo Palermo

Articoli recenti

Assegnazione provvisoria, è utile sapere che la richiesta di ricongiugnimento va valutata bene per non perdere punti preziosi

Tra poco più di un mese sarà tempo di mobilità annuale, ci sarà la presentazione…

18/05/2024

Movimenti docenti: secondo Cisl Scuola non incidono in modo significativo sulla continuità didattica

Arrivano dalla segreteria nazionale CISL Scuola alcuni dati interessanti sui movimenti del personale docente, dati…

18/05/2024

Trieste, incontro cancellato sul tema dei migranti all’IC Svevo. Gli interventi di due assessori regionali e della direzione dell’USR

Annullato il previsto incontro tra alcune classi seconde e terze della scuola secondaria di primo…

18/05/2024

Mobilità 2024/25, le tabelle con i posti rimasti dopo i movimenti provincia per provincia cura di FGU GILDA UNAMS

Gilda degli Insegnanti di Benevento FGU GILDA UNAMS ha elaborato i posti rimasti dopo i…

18/05/2024

Chico Forti torna in Italia, come un caso giudiziario così noto può essere approfondito scuola

Dopo 24 anni anni Chico Forti rientra in Italia. Ad annunciarlo è stata la premier…

18/05/2024

Strage di Capaci, iniziative della rete per la cultura antimafia nella scuola

Difendere la Costituzione e costruire un’alleanza tra le aule scolastiche e quelle dei tribunali per…

18/05/2024