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Vale ancora il cartaceo per alcuni certificati di malattia

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È questo il caso dei dipendenti che si rivolgano, nelle ipotesi previste dal D.Lgs n. 165/2001, ad un medico privato per certificare la propria assenza per malattia. Non essendo i medici liberi professionisti sanzionabili in caso di mancato invio dell’attestazione di malattia in forma telematica, è ancora consentito ad essi la consegna del certificato cartaceo che quindi il dipendente dovrà poi trasmettere alla propria amministrazione con le tradizionali modalità. I medici privati che comunque fossero dotati di tutte le credenziali e gli strumenti per l’invio telematico dovranno inviare i certificati con la nuova procedura.
C’è poi la questione dei certificati rilasciati per ricovero ospedaliero, per dimissioni o dal pronto soccorso.
A tale proposito sono state rilevate, nel corso del collaudo del sistema conclusosi il 15 settembre scorso, delle forti criticità, dovute preminentemente al carattere d’urgenza che caratterizza tali situazioni. Per ovviare al problema, in attesa di risolvere tali problematiche e di avviare una procedura ad hoc, i certificati in questione potranno essere ancora in formato cartaceo e il dipendente dovrà provvedere a trasmetterlo all’amministrazione di appartenenza con le consuete modalità (Pec, raccomandata a/r, fax o consegna a mano).
Lo stesso collaudo ha evidenziato ulteriori problemi nella messa a punto del sistema, per cui è previsto un ulteriore monitoraggio che dovrebbe concludersi nel giro di quattro mesi. È comunque sempre necessario che il datore di lavoro, qualora dovesse ricevere certificati cartacei non rientranti nelle casistiche sopra menzionate, denunci l’anomalia all’Azienda di riferimento del medico certificatore entro 48 ore dal ricevimento del documento.
In ultimo segnaliamo un’ulteriore precisazione contenuta nella circolare, che riguarda i certificati contenenti la diagnosi.
Com’è noto, normalmente, per giustificare l’assenza per malattia, il datore di lavoro riceve esclusivamente il certificato privo di diagnosi. Questa invece è necessaria nei casi di esenzione dalla decurtazione della retribuzione e dal regime di reperibilità alla visita fiscale. In tali casi infatti il documento, affinché non avvenga la decurtazione economica e consenta di non rispettare le fasce di reperibilità, deve contenere anche la diagnosi. Il medico quindi dovrà comunque trasmettere il modello in forma telematica, compilandolo in ogni sua parte, utilizzando nel caso anche la sezione “Note” e dovrà anche stamparne copia per il lavoratore, che avrà l’onere di inviarlo o consegnarlo alla propria amministrazione. Il datore di lavoro potrà verificare la corrispondenza tra i due documenti consultando l’apposita sezione Inps.