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Viaggi di istruzione per alunni con disabilità

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Con la Nota dell’11 aprile 2012 n. 2209, il Ministero dell’istruzione, precisa Superabile.it,  ha fornito chiarimenti su quali debbono essere le norme da applicarsi in materia di gite e visite di istruzione, per alunni e stduenti con disabilità, precisando che ormai la normativa in proposito è attribuita alle scuole autonome e in particolare alle delibere del Collegio dei docenti e del Consiglio di istituto in base agli artt. 7 e 10 comma 3 lett. e) del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

La stessa Nota afferma che la precedente normativa relativa ai viaggi di istruzione non viene abrogata, ma “costituisce un opportuno riferimento per orientamenti e suggerimenti operativi, ma non riveste più carattere prescrittivo”.

A questo proposito, per gli alunni e studenti con disabilità, la Nota del Dipartimento per i Servizi nel Territorio dell’11 aprile 2002 n. 645, che riprende la Circolare Ministeriale del 14 ottobre 1992 n. 291, precisa:

“l’Istituzione Scolastica, per una corretta e funzionale organizzazione, nonché per la determinazione del costo del viaggio, comunicherà all’Agenzia di Viaggi la presenza di allievi in situazione di handicap, i relativi servizi necessari e l’eventuale presenza di assistenti educatori culturali;

 

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agli allievi in situazione di handicap e agli assistenti educatori culturali dovranno essere forniti i servizi idonei, secondo la normativa vigente in materia”.

Le spese per la partecipazione dell’accompagnatore non devono essere a carico dell’alunno con disabilità, che invece deve pagare la sua quota come tutti i compagni, perché se tali spese venissero poste a suo carico, si determinerebbe nei suoi confronti una manifesta discriminazione perseguibile ai sensi della Legge del 1 marzo 2006 n. 67, della Legge del 5 febbraio 1992 n. 104 e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006.

L’accompagnatore non deve essere necessariamente l’insegnante dell’attività di sostegno, ma può essere un qualunque membro della comunità scolastica (docenti, personale ausiliario, familiari). Qualora in una classe di scuola superiore vi sia un compagno maggiorenne che offra la sua disponibilità, può essere egli stesso l’accompagnatore, facilitando una più autonoma e normale partecipazione del compagno.

Nel caso in cui un alunno o studente con o senza disabilità abbia necessità di prendere farmaci o seguire terapie, sarà opportuno incaricare una persona che lo segua durante la gita stessa e accordarsi precedentemente con i genitori, i quali dovranno garantire che l’alunno abbia tutto il necessario sia per la terapia da seguire, sia per gestire le emergenze.