Home Come diventare insegnante VIII ciclo TFA docenti di sostegno. Requisiti e prove previste

VIII ciclo TFA docenti di sostegno. Requisiti e prove previste

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In attesa che sia emanato il decreto che autorizzi l’VIII ciclo del TFA da svolgere nel 2023/2024, qualora l’attuale governo non dovesse prevedere cambiamenti, gli aspiranti devono avere determinati requisiti e superare le tre prove previste dal decreto 92 del 2019.

Sedi del TFA

Secondo le disposizioni ministeriali i percorsi sono istituiti e attivati dagli Atenei, anche in convenzione tra loro, nel limite dei posti autorizzati per ciascun Ateneo; fermo restante che sarà cura del Ministro dell’università autorizzarne l’avvio.

Percorsi TFA

In ogni università autorizzata saranno attivati i percorsi di specializzazione distinti per la scuola dell’infanzia e primaria e per la scuola secondaria di primo e secondo grado; per ognuno di essi si può iscrivere il candidato in possesso del titolo specifico per l’ordine di scuola cui intende partecipare. Fermo restante che avendone i titoli si possono conseguire la specializzazione dei diversi ordini di scuola.

Requisiti scuola dell’infanzia e primaria

Per i percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola dell’infanzia e primaria, è necessario avere uno dei seguenti titoli:

  • abilitazione all’insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
  • diploma magistrale, ivi compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico, con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l’anno scolastico 2001/2002.

Requisiti scuola secondaria di primo e secondo grado

Per i percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado, fermo restante che la procedura è diversificata per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, è necessario avere uno dei seguenti titoli:

  • titolo di accesso a una delle classi di concorso del relativo grado
  • aver svolto, nel corso degli otto anni scolastici precedenti, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, almeno tre anni di servizio, anche non consecutivi, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni del sistema educativo d’istruzione e formazione.
  • analoghi titoli di abilitazione conseguiti all’estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente;

Requisiti insegnati ITP

Gli insegnanti tecnico – pratici fino all’anno scolastico 2024/2025 saranno ammessi con il semplice diploma, per gli anni scolastici successivi dovranno avere i titoli di accesso uguali ai docenti dell’ordine di scuola secondaria.

Candidati ammessi

Sono ammessi al corso TFA i candidati che superano la prova preselettiva e conseguono il titolo di specializzazione dopo aver superato le successive due prova (scritto e orale).

Organizzazione prove

Le prove di accesso sono organizzate dai singoli atenei riguardo agli ordini di scuola, tenendo conto delle specifiche esigenze dei candidati con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento, a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni e della legge 8 ottobre 2010, n. 170, sono previste una prova preselettiva, una prova scritta e una prova orale.

Prova preselettiva

La prova preselettiva è costituita da 60 quesiti a risposta multipla con 5 risposte di cui solo una corretta. I suddetti quesiti sono strutturati in modo da verificare le competenze sui seguenti argomenti:

20 quesiti su lingua e comprensione dei testi in lingua italiana; 15 quesiti sulla didattica in relazione all’ordine di scuola; 5 quesiti sull’empatia e l’intelligenza emotiva; 5 quesiti su creatività e pensiero divergente; 15 quesiti sull’organizzazione e legislazione scolastica

Prova scritta

Saranno ammessi alla prova scritta:

  • un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili nella singola sede;
  • coloro che nella prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi;
  • coloro che in occasione dei precedenti cicli di specializzazione abbiano:
  •  sospeso il percorso ovvero, pur in posizione utile, non si siano iscritti al percorso
  • superato più procedure e abbiano esercitato una scelta specifica per un ordine di scuola;
  • siano stati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito, ma non in posizione utile.

Candidati di altri atenei

Nel caso in cui la graduatoria dei candidati ammessi risulti composta da un numero di candidati inferiore al numero di posti messi a bando, si può procedere a integrarla con soggetti, collocati in posizione non utile nelle graduatorie di merito di altri atenei, che ne facciano specifica richiesta, a loro volta graduati e ammessi dagli atenei sino a esaurimento dei posti disponibili.

Prova orale

Al colloquio finale sono ammessi i candidati che hanno superato la prova scritta con un punteggio minimo di 21/30.