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Violenza scuola, da oggi in vigore la legge che inasprisce le pene per chi aggredisce i docenti: ecco cosa prevede

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Da oggi, 30 marzo, entra in vigore la Legge n. 25 del 4 marzo 2024, recante “Modifiche agli articoli 61, 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico“. La proposta di legge della Lega contro la violenza sui docenti e su tutti i lavoratori della scuola è stata approvata lo scorso 28 febbraio dal Senato.

Marti: “Provvedimento di buonsenso”

“Entra oggi in vigore la legge della Lega, a prima firma del collega Rossano Sasso, che prevede l’inasprimento delle pene per chi commette atti di violenza nei confronti dei docenti e del personale scolastico. La norma comprende, inoltre, l’istituzione di un Osservatorio nazionale per la sicurezza degli stessi. Un provvedimento di buonsenso che, insieme al ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, abbiamo portato avanti con forza per riaffermare il rispetto a scuola. Chi ogni giorno lavora per la formazione e il futuro dei nostri ragazzi, merita rispetto, sicurezza e dignità”: così in una nota il senatore della Lega Roberto Marti, presidente della commissione Istruzione a Palazzo Madama.

Violenza sui docenti, cosa prevede la nuova legge

La nuova norma interviene sui numerosi episodi di violenza nei confronti del personale della scuola, esercitati non solo dagli studenti, ma anche dai loro familiari. Ecco alcuni articoli rilevanti.

L’art. 1 prevede l’istituzione con apposito decreto di un Osservatorio nazionale sulla sicurezza del personale scolastico, con compiti di monitoraggio, studio, informazione e sensibilizzazione.

L’art. 2 riguarda la promozione dell’informazione da parte del Ministero, mentre l’art. 3 istituisce la Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti del personale scolastico, che si celebrerà il 15 dicembre di ogni anno.

Gli articoli dal 4 al 6 intervengono sul codice penale: l’art. 4, in particolare, modifica l’art. 61 c.p. (Circostanze aggravanti comuni) inserendo il n. 11-novies con un’ulteriore circostanza aggravante comune, consistente nell’”avere agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell’esercizio delle loro funzioni“.

Il successivo articolo 5 apporta modifiche all’art. 336 c.p. (Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale) introducendo il seguente comma: “La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore dell’alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola“.

Infine, anche l’art. 6 introduce la medesima circostanza aggravante all’art. 341-bis c.p. con riferimento al reato di oltraggio a pubblico ufficiale: anche in questro caso “La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore dell’alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola“.