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Il docente in esonero sindacale non perde la continuità

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Per le graduatorie interne d’Istituto la continuità del servizio si calcola per ogni anno di servizio prestato nella scuola e in aggiunta a questa continuità, ma non cumulabile con la continuità calcolata nell’attuale scuola di titolarità, c’è anche la continuità nella sede di servizio.
Per sede di servizio si intende il comune di titolarità. La continuità nella scuola, da calcolare per le graduatorie interne per l’individuazione dei soprannumerari, vale 2 punti per ogni anno di servizio fino al quinto anno e 3 punti dopo il quinquennio.
In aggiunta a questi punti si calcola un punto per ogni anno prestato nella sede in cui è ubicata la scuola di titolarità, ma in altre scuole diverse da quella di titolarità. Facendo un esempio, se un docente insegna al Liceo Scientifico Leonardo da Vinci di Reggio Calabria da 2 anni escluso quello in corso, ha diritto a 4 punti di continuità del servizio, in aggiunta a questi punti, avendo insegnato prima di arrivare  al suddetto liceo scientifico per 6 anni al liceo classico della stessa città, aggiunge altri 6 punti di continuità di sede. Il totale della continuità è quindi 10 punti.
Un docente che chiede ed ottiene l’esonero dall’insegnamento per motivi sindacali, anche senza retribuzione, mantiene per intero la sua continuità sia nella scuola e sia nella sede. Quanto detto è specificato nella nota 5 del contratto di mobilità del 23 febbraio 2015. Infatti in tale nota è scritto che  il punteggio di continuità va attribuito anche in tutti i casi in cui il periodo di mancata prestazione del servizio nella scuola o plesso di titolarità è riconosciuto a tutti gli effetti dalle norme vigenti come servizio validamente prestato nella medesima scuola.
Infatti gli esoneri sindacali e le aspettative sindacali non retribuite sono riconosciuti come servizio validamente prestato e non interrompono in alcun modo la continuità né nella scuola e né nel comune. Ovviamente tutto questo vale anche nelle tabelle di valutazione del punteggio per la mobilità volontaria con la sola differenza che in tale tabelle non esiste la continuità nella sede e il punteggio di continuità si incomincia a valutare dal terzo anno di servizio continuativo nella stessa scuola escluso l’anno in corso. Per cui il docente sindacalista che ritorna in servizio dopo il suo mandato, conserva integralmente tutto il suo punteggio di continuità del servizio.