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Concorso docenti, arrivano 11 nuove Faq dal Miur: confermati i 180 giorni continuativi

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Il 23 marzo, il ministero dell’Istruzione ha pubblicato 11 nuove Faq sul concorso docenti per Esami e Titoli, utili a chiarire diversi punti.

Le nuove Faq (dalla numero 9 alle numero 19) sono state ‘postate’ all’interno di una pagina internet contenente tutte le Frequently asked questions sempre sullo stesso concorso docenti per Esami e Titoli che svolgerà nel corso del 2016.

Tra i temi affrontati, il Miur ribadisce innanzitutto che verrà valutato solo il servizio a tempo determinato svolto in modo “continuativo non inferiore a 180 giorni, per ciascun anno scolastico”. Rimangono fuori, quindi, tutte le supplenze con tempistiche inferiori ai sei mesi continuativi. Non importa se sono stati conferiti dall’Ambito territoriale o dal dirigente scolastico, se sotto forma di contratto annuale o breve: quel che conta è la continuità e il “tetto” minimo dei 180 giorni per anno scolastico.

Nel computo dei 180 giorni viene considerato anche “l’eventuale assenza per malattia, congedo per maternità o parentale” (Faq 10). E pure su scuole diverse (Faq 11).

Con la Faq n. 13 il Miur chiarisce che è ritenuto valido pure il servizio svolto nei Centri di Formazione Professionale, sempre “se prestato, a decorrere dall’anno scolastico 2008/2009, nei percorsi preordinati all’assolvimento dell’obbligo di istruzione”. E sempre se “riconducibile a insegnamenti compresi in classi di concorso”.

Per quanto riguarda le supplenze tenute nelle scuole paritarie, vengono ritenute utili all’incremento di punteggio, solo se il servizio è stato “prestato sullo specifico posto o classe di concorso, per cui se ne richiede la valutazione” (Faq 14).

Nel caso il candidato abbia svolto il precariato annuale in più scuole e insegnato discipline diverse, l’amministrazione specifica che “per ogni anno scolastico è possibile inserire una sola classe di concorso ed una sola scuola” (Faq 15).

Per quel che riguarda, invece, il riconoscimento di articoli giornalistici pubblicati, il candidato al concorso dovrà avere cura di indicare, nella “maschera” digitale predisposta dal ministero dell’Istruzione, prima di tutto il “della rivista”, in seconda battuta “il titolo dell’articolo da lui curato”, il quale però dovrà necessariamente aver dei “contenuti inerenti la specifica classe di concorso” per la quale si concorre (Faq 16).

Se invece il candidato è stato autore di un libro, “indicherà il titolo del libro e, in caso di capitolo, specificherà il titolo del capitolo da lui curato”. C’è anche la possibilità di specificare, con “un testo libero”, l’esatto “ruolo che ha avuto nella realizzazione del libro” (Faq 17).

La Faq 18 è dedicata a chiarire che sarà soggetta a valutazione “l’abilitazione sulla specifica classe di concorso anche ricompresa nell’ambito disciplinare verticale”.

L’ultima Faq di questa seconda tornata, la numero 19, è dedicata alla eventuale validità del “servizio prestato sul sostegno per la partecipazione a procedure concorsuali di posto comune”. Ebbene, il Miur chiarisce che non si può, perché “secondo quanto previsto dal D.M. n. 94 del 23 febbraio 2016, il servizio prestato sul sostegno è valutabile esclusivamente nella specifica procedura concorsuale”.

 

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Qui di seguito, pubblichiamo per esteso tutte le 11 nuove Faq rese note il 23 marzo dal Miur sul concorso docenti per Esami e Titoli:

9 ) D: Cosa deve intendersi per servizio continuativo a tempo determinato per 180 giorni?
In conformità a quanto previsto dall’articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ed ai sensi della tabella di valutazione dei titoli allegata al D.M. 94/2016, è valutato come anno scolastico esclusivamente il servizio prestato a tempo determinato per un periodo continuativo non inferiore a 180 giorni, per ciascun anno scolastico.

 

10) D. Quali assenze sono considerate utili ai fini della valutazione del servizio? 
R. Si considera valido il servizio giuridico in costanza di contratto. Pertanto, ad esempio, l’eventuale assenza per malattia, congedo per maternità o parentale è considerata utile ai fini della valutazione del servizio.

 

11) D. E’ valido il servizio continuativo prestato in scuole diverse?
R. E’ considerato valido il servizio continuativo prestato con completamento orario in altra scuola.

 

12) D. E’ valido il servizio prestato con un contratto sino all’avente diritto trasformato in altro contratto fino al 30/06 o 31/08?
R. Sì a condizione che il servizio sia continuativo e non vi sia stata interruzione tra i contratti.

 

13) D. E’ valutabile il servizio svolto nei centri di formazione professionale?
R. Il servizio prestato nei centri di formazione professionale riconducibile a insegnamenti compresi in classi di concorso è valutato se prestato, a decorrere dall’anno scolastico 2008/2009, nei percorsi preordinati all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.

  

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14) D. E’ considerato valido il servizio prestato a tempo indeterminato nelle scuole paritarie?
R. Sì è considerato valido, se prestato sullo specifico posto o classe di concorso, per cui se ne richiede la valutazione.

 

15) D. è possibile caricare per ogni anno scolastico il servizio prestato contemporaneamente in più classi di concorso per le quali si concorre? Oppure per ogni anno si è obbligati a scegliere una sola classe di concorso? 
R. Per ogni anno scolastico è possibile inserire una sola classe di concorso ed una sola scuola. Gli aspiranti che abbiamo lavorato 180 giorni continuativi possono comunicare la classe di concorso e la scuola di inizio servizio e chiarire nel campo “note/altre informazioni” presente nei titoli valutabili le informazioni di dettaglio.  

 

16) D. nella maschera relativa alle pubblicazioni, nel caso di articoli è necessario inserire il titolo dell’articolo o quello della rivista nella quale è contenuto?
R. L’utente può selezionare tra libro e rivista. Il campo del titolo è un testo libero dove il candidato indicherà il titolo del libro o della rivista e, dopo aver indicato rivista, specificherà il titolo dell’articolo da lui curato dai contenuti inerenti la specifica classe di concorso.

 

17) D. nella maschera relativa alle pubblicazioni, nel caso di parti di libro è necessario inserire il titolo del capitolo curato o quello del libro in cui è contenuto? E nella sezione “autore” è necessario inserire l’autore del volume o l’autore della sola sezione d’interesse
R. L’utente deve selezionare la voce libro. Il campo del titolo è un testo libero dove il candidato indicherà il titolo del libro e, in caso di capitolo, specificherà il titolo del capitolo da lui curato. 
Inoltre, il campo previsto dall’applicazione si chiama “autore/coautore” e prevede un testo libero in cui l’aspirante può dichiarare il ruolo che ha avuto nella realizzazione del libro.

 

18) D. Verrà valutata l’ulteriore abilitazione conseguita su altra classe di concorso non ricompresa nello stesso ambito della classe di concorso per la quale si concorre?
La tabella di valutazione prevede la valutazione dell’abilitazione sulla specifica classe di concorso anche ricompresa nell’ambito disciplinare verticale.

 

19) D. E’ considerato titolo valutabile il servizio prestato sul sostegno per la partecipazione a procedure concorsuali di posto comune?
R. No, secondo quanto previsto dal D.M. n. 94 del 23 febbraio 2016, il servizio prestato sul sostegno è valutabile esclusivamente nella specifica procedura concorsuale.

 

Queste 11 nuove Faq si aggiungono alle prime otto, contenute nella stessa pagina internet del Miur, pubblicate il 1° marzo, a cinque giorni di distanza dall’uscita in Gazzetta Ufficiale del regolamento che disciplina il nuovo concorso per diventare docenti di ruolo nella scuola pubblica statale.

Inizialmente, per errore, La Tecnica della Scuola aveva pubblicato altre Faq, riguardanti il precedente concorso docenti per titolo ed esami: ci scusiamo con i nostri lettori.

 

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