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Alunni ucraini esonerati dagli esami di Stato: per loro solo attestato di credito formativo

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Gli alunni ucraini arrivati in Italia a partire dal 24 febbraio a seguito del conflitto, sono dispensati dal dovere affrontare gli esami di Stato qualora il consiglio di classe valuti che tali alunni non sono in grado di sostenere le prove in considerazione del livello delle abilità linguistiche ricettive e produttive scritte e orali nella lingua italiana ovvero del mancato raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti dai piani di studio dei singoli percorsi.

Questo sia nel caso degli esami di maturità che nel caso degli esami conclusivi del primo ciclo.

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Il ministero accoglie così gran parte delle osservazioni formulate dal CSPI e in particolare la richiesta di derogare all’effettuazione degli Esami di Stato e al rilascio della certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione.

E dopo gli esami di Stato?

Nel caso di alunni iscritti al terzo anno di scuola secondaria di primo grado, il consiglio di classe rilascia un attestato di credito formativo che costituisce titolo per l’iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale.

Inoltre lo stesso attestato, su richiesta, può servire per l’iscrizione (nell’anno scolastico 2022/2023) alla classe terza della scuola secondaria di primo grado.

Lo stesso è stabilito per gli alunni che si trovano a conclusione del percorso di scuola secondaria di secondo grado. Anche per loro in sede di scrutinio finale il consiglio di classe redige un attestato di credito formativo recante stavolta elementi informativi sull’indirizzo del corso di studi cui gli studenti sono stati iscritti e sulle discipline comprese nel relativo piano di studi. E anche in questo caso, l’attestato, su richiesta, costituisce titolo per l’accesso (nell’anno scolastico 2022/2023) alla classe quinta del medesimo indirizzo, frequentato nel corrente anno scolastico.