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Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni: per le domande c’è tempo fino alle 23:59 del 5 luglio

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ll 5 luglio alle ore 23.59 scade il termine per la presentazione delle domande di Utilizzazione e Assegnazione Provvisoria per il 2021/22, tranne in Lombardia dove i docenti potranno continuare a presentare le loro domande fino alle 23.59 dell’11 luglio, ma dal 6 in poi lo dovranno fare non più on line ma tramite PEC.

Ecco alcune puntualizzazioni sulle due tipologie più diffuse di utilizzazioni provinciali, l’utilizzazione dei docenti ex perdenti posto e di quelli, titolari di posto comune in possesso del titolo di specializzazione, che presentano domanda di utilizzazione per l’insegnamento su posto di sostegno nello stesso grado di istruzione.

1) I docenti trasferiti quali sovrannumerari a domanda condizionata o d’ufficio nei 9 anni scolastici precedenti (quindi a partire dal 2013/14) e che abbiano richiesto in ciascun anno il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, condizione questa indispensabile, possono presentare domanda di utilizzazione con precedenza nella scuola di precedente titolarità.
Questi docenti devono inserire obbligatoriamente come prima preferenza, la scuola di precedente titolarità, in caso contrario la domanda di utilizzazione non sarà presa in considerazione.
Dopo tale preferenza è possibile indicare in subordine le altre scuole del comune o del distretto subcomunale, in caso di comuni con più distretti, che comprende la scuola di ex titolarità.
L’indicazione tra le preferenze dell’intero comune o del distretto subcomunale in cui è compresa la scuola di precedente titolarità diventa obbligatorio solo allorquando si vogliono indicare anche preferenze per altro comune o distretto subcomunale, usando sia preferenze puntuali sia sintetiche.
Si ricordi di allegare alla domanda una dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 in cui si deve indicare oltre la scuola di ex titolarità, l’anno in cui si è stati trasferiti a domanda condizionata o d’ufficio e la scuola dove si è stati trasferiti.
L’utilizzazione non fa venir meno il punteggio di continuità cumulato nell’ attuale scuola di titolarità.

2) I docenti titolari su insegnamento curriculare e in possesso del titolo di specializzazione, possono chiedere di essere utilizzati in scuole dello stesso ordine e grado di istruzione.
Ovviamente potranno esprimere come preferenze: le singole scuole, i distretti, i comuni.
Attenzione nel rispettare la regola generale secondo cui, nell’indicazione delle preferenze, bisogna indicare prima la preferenza puntuale (scuola) e poi la preferenza sintetica (distretto o comune) in cui la preferenza puntuale è contenuta.
Lo stesso vale per le indicazioni delle preferenze sintetiche, laddove un comune contiene più distretti sub comunali, vanno indicati prima uno o più distretti e poi il comune che li contiene. Nel caso invece un distretto contiene più comuni, prima vanno indicati uno o più comuni e poi il distretto che li contiene.
Questa regola nell’indicazione delle preferenze vale sia per i trasferimenti e i passaggi, sia per le utilizzazioni, sia per le assegnazioni provvisoria.

In sede di mobilità per un anno è prevista a livello provinciale l’utilizzazione su posto di sostegno dei docenti in possesso del titolo di specializzazione e non l’assegnazione provvisoria su posto di sostegno che invece è prevista solo in fase interprovinciale.

Il docente che ha i requisiti previsti dal CCNI in fase provinciale presenta due domande, l’assegnazione provvisoria per i posti curriculari, l’utilizzazione per i posti di sostegno.

Precisiamo che l’utilizzo su posto di sostegno non interrompe la continuità didattica nella scuola di titolarità e quindi non fa venir meno il relativo punteggio (2 punti ad anno entro il quinquennio, 3 punti oltre il quinquennio) nonché il bonus di 10 punti.
Ricordiamo infine che per il computo del punteggio per l’utilizzazione su posto di sostegno, gli anni di servizio di pre ruolo e di ruolo prestati con il possesso del titolo di specializzazione, valgono il doppio.
Alla domanda di utilizzazione su posto di sostegno va necessariamente allegato il titolo o una dettagliata autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 del possesso del titolo.