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Assegnazioni provvisorie, precedenze e calcolo punteggio

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I docenti potranno presentare domanda di assegnazione provvisoria per la scuola primaria e dell’infanzia fino a lunedì 23 luglio 2018, per la scuola secondaria fino a mercoledì 25 luglio 2018.

COME SI CALCOLA IL PUNTEGGIO PER LE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE

Per l’assegnazione provvisoria non si calcola il punteggio dell’anzianità del servizio e nemmeno quella dei titoli culturali, ma si calcola il punteggio solamente delle esigenze di famiglia.

I motivi per richiedere l’assegnazione provvisoria sono quattro: 1) ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario; 2) ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica; 3) gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria; 4) ricongiungimento al genitore.

Per il ricongiungimento ai figli, al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica, per ricongiungimento ai genitori spettano 6 punti. Bisogna però specificare che se il genitore non abbia più di 65 anni, il ricongiungimento al genitore potrà avvenire ma senza il riconoscimento di alcun punteggio.

Per i figli di età inferiore ai 6 anni spettano 4 punti e ci sarà anche il diritto di precedenza sia per l’assegnazione provinciale che interprovinciale, mentre per ogni figlio di età compresa tra i 6 e i 18 anni spettano 3 punti. Nel caso il figlio sia di età inferiore ai 12 anni ci sarà una precedenza ma soltanto per le assegnazioni provvisorie interprovinciali.

Per la cura e l’assistenza di figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto spettano altri 6 punti.

ECCO LE PRINCIPALI PRECEDENZE PER CHI CHIEDE ASSEGNAZIONE PROVVISORIA

L’art.8, comma 1, del CCNI mobilità annuale 2018/2019 elenca tutte le precedenze previste nella SEZIONE D del modulo di domanda online delle assegnazioni provvisorie provinciali e interprovinciali.

Le precedenze del suddetto art.8 hanno un ordine di importanza elencato per punti e secondo le lettere dell’alfabeto latino e vanno dalla a) fino alla r).

Le precedenze più importanti sono quelle del punto I: a) Personale docente non vedente (art. 3 della Legge28 marzo 1991, n. 120); b) Personale docente emodializzato (art. 61 della Legge n. 270/82);

la precedenza d) del punto III è riferita al personale docente con disabilità di cui all’art. 21 della legge n. 104/92, richiamato dall’art. 601 del D.L.vo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi, mentre la precedenza e) sempre del  punto III riservata al personale docente (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia); nel punto III c’è anche la precedenza f) riservata al personale docente appartenente alle categorie previste dal comma 6 dell’art. 33 della legge n.104/92, richiamato dall’art. 601 del D. Lgs. n. 297/94;

Altra precedenza in ordine di importanza è quella prevista alla lettera g) del punto IV, ovvero riservata all’assistenza del docente genitore che deve assistere il figlio ai sensi dell’art.33 commi 5 e 7 della citata legge n. 104/92. Questa precedenza vale anche per i genitori adottivi e per i tutori legali di soggetto con disabilità in situazione di gravità. C’è poi la lettera h) del punto IV riservata al personale docente destinatario dell’art. 33, commi 5 e 7 della citata legge n. 104/92 che sia coniuge o parte dell’unione civile di soggetto con disabilità in situazione di gravità; mentre la lettera i) del punto IV è riservata al personale docente solo figlio/a individuato come referente unico che presta assistenza al genitore; tale condizione di referente unico, deriva dalla circostanza – documentata con autodichiarazione – che il coniuge o eventuali altri figli non sono in grado di effettuare l’assistenza al genitore con disabilità in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive.

Prima di compilare la Sezione D delle precedenze della domanda online di assegnazione provvisoria si raccomanda di fare un preciso controllo con l’art.8 del CCNI mobilità annuale 2018/2019.