La tutela assicurativa degli studenti comprende cure sanitarie e riabilitative non limitate al periodo di inabilità temporanea, con l’obiettivo di recuperare l’integrità psico-fisica e la capacità “lavorativa”. Tale regime si applica a tutti gli studenti assicurati, inclusi quelli impegnati in PCTO o in percorsi apprendistato.
A chiarirlo è l’INAIL con Istruzione operativa del 20 novembre 2024.
La tutela assicurativa per gli studenti è regolata dall’articolo 4, comma 1, n. 5 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124, e dall’articolo 1, comma 3, n. 28. Si applica agli studenti di scuole e istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, inclusi quelli privati, che partecipano a esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche.
Le recenti modifiche normative, come l’articolo 18 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, e l’articolo 9 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, hanno esteso l’ambito operativo della tutela per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, ma senza modificare il regime delle prestazioni.
Le prestazioni sanitarie erogabili agli studenti infortunati sono disciplinate dal DPR 30 giugno 1965, n. 1124. In particolare:
Gli studenti, al pari dei lavoratori coperti dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, possono beneficiare delle prestazioni sanitarie anche oltre il periodo di inabilità temporanea, se giudicate necessarie dal medico dell’INAIL per il recupero.
Questo vale indipendentemente dall’interruzione dell’attività scolastica. Gli studenti possono, ad esempio, riprendere le lezioni prima della guarigione clinica in caso di fratture o traumi che non impediscono la frequenza scolastica o il sostenimento di esami.
La tutela assicurativa non riguarda solo gli studenti delle scuole tradizionali ma si estende a: