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ATA, una proposta per le supplenze

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Se i docenti non ridono, piange molto più il personale Ata. La categoria, devastata dal blocco delle assunzioni, si mobilita da tempo contro una Buona scuola che l’ha dimenticata. Con una recente iniziativa gli Ata siciliani puntano il dito contro una politica colpevole di averli bistrattati e chiedono maggiore attenzione.
E’ stata infatti inviata una richiesta al PD Siciliano, alla Responsabile Scuola Dott.ssa Caterina Altamore e al Deputato Regionale, vice presidente della Commissione Lavoro all’ARS, M. Maggio per rendere partecipe la Direzione Nazionale del PD della gravità in cui versa il personale ATA e in particolare la categoria degli assistenti amministrativi ATA e la stessa scuola siciliana, e non solo, privata di risorse umane ed economiche indispensabili per il funzionamento generale dei servizi amministrativo – contabili.

Abbiamo chiesto al promotore, l’assistente amministrativo Mario Di Nuzzo, di spiegarci la loro rivendicazione

In sostanza gli Ata chiedono di valutare la fattibilità di assegnare per l’a.s. 2015/2016 gli incarichi annuali o fino al termine delle attività didattiche o lezioni, dettati da vacanza di posti per esigenze permanenti e durevoli secondo criteri diversi ben distinti:
1) dagli Ambiti Territoriali Provinciali attraverso lo scorrimento della Graduatoria Permanente Provinciale ATA (seppur fino all’avente diritto), in attesa del completamento delle procedure di ricognizione e di mobilità del personale delle Province e delle Città Metropolitane da ricollocare presso altre Amministrazioni (tenuto conto che le nomine residuali vengono assegnate entro il 31/12 dagli Ambiti Territoriali e non dai Dirigenti Scolastici sulla base dei posti disponibili dopo il 31 agosto termine ultimo per le nomine in ruolo);
in subordine
2) dai Dirigenti Scolastici attingendo “non” dalle sole Graduatorie d’Istituto inclusi i C.P.I.A., “ma” anche dai Distretti Scolastici, garantendo il rispetto dell’anzianità maturata dai candidati inclusi nelle Graduatorie Permanenti Provinciali ATA e secondo la posizione nelle medesime Graduatorie maturata a tutt’oggi. Ciò si evince da una costatazione evidente, che la scelta delle 30 scuole, inclusi i C.P.I.A. è insufficiente per garantire il rispetto dell’anzianità e del punteggio di ogni candidato incluso in Graduatoria Permanente Provinciale ATA e se tale rispetto vale per le sole istituzioni scolastiche prescelte (solo 30 scuole), inclusi i C.P.I.A. che sceglie il candidato attraverso l’All. G di Istanze On Line (Nota MIUR 16432 del 03/06/2015) non vale per tutte le restanti scuole della provincia dove ci siano posti vacanti al 31/08 (su organico di diritto) e al 30/06 (su organico di fatto) o fino al termine delle lezioni.

Qual è l’obiettivo di tale richiesta?

Questo per ovviare a una evidente ingiustizia. In sostanza il primo dei candidati incluso in Graduatoria Permanente Provinciale ATA teoricamente potrebbe restare a casa, se le nomine le fa il Dirigente Scolastico secondo la Nota 25141 del 10/08/2015, per non aver scelto le scuole dove ci sono posti vacanti e disponibili, mentre l’ultimo dei candidati incluso in Graduatoria Permanente Provinciale ATA potrebbe teoricamente lavorare per aver azzeccato una delle 30 scuole ove ci siano posti vacanti e disponibili.

E’ evidente come tale meccanismo di assegnazione dei posti potrebbe generare una palese ingiustizia nei confronti di chi ha maturato dopo molti anni di servizio un punteggio significativo, colpevole, si fa per dire, di aver scelto delle scuole in cui l’organico è completo, e altresì privati anche della possibilità di poter fruire di supplenze temporanee, come da riferimento legislativo sottoindicato (*).
Basterebbe riaprire i termini per la scelta delle 30 scuole (ALL. G) inclusi i C.P.I.A., prevedendo dall’a.s. 2015/2016 anche per i precari ATA inclusi nelle Graduatorie Provinciali la scelta dei Distretti Scolastici, esattamente come avviene per il Personale ATA di ruolo ai fini del trasferimento.


Ormai l’amministrazione dice e contraddice…

E’ evidente inoltre che l’amministrazione centrale, così facendo, sta operando contro l’art. 40 comma 9 della legge 449/97, dove si chiarisce che, passato il 31 agosto senza assunzioni in ruolo, i posti vacanti e disponibili, nonché quelli solo disponibili devono essere assegnati con supplenze definitive ai sensi della normativa vigente. Ulteriormente si potrebbero avere effetti annientanti sulla funzionalità dei servizi scolastici e andrebberonegati i diritti degli aspiranti inseriti nelle graduatorie dei 24 mesi, compresa l’applicazione dell’art. 59del CCNLe la disciplina assenze per malattia, nonché le retribuzioni ritardate.

Pensa che ci potrebbe essere qualche altra soluzione per gli Ata?

Una soluzione non meno importante potrebbe anche essere l’istituzione di una Graduatoria Nazionale ATA dove far confluire tutti i candidati inclusi nelle rispettive Graduatorie Provinciali ATA offrendo loro un doppio canale ai fini dell’immissione in ruolo (ad es. prima la provincia di appartenenza e se non c’è posto, l’individuazione in provincia diversa da quella di appartenenza). Nondimeno, non si sta coprendo neanche il Turn Over, ovvero i circa 6500 posti ATA che consentirebbero almeno un passo avanti nelle aspettative legittime di migliaia di precari a cui viene negata una legittima stabilizzazione, a fronte di circa 40.000 posti vacanti e disponibili.

Perché dunque ci si ostina a non trovare soluzioni possibili per la sopravvivenza di una categoria altrettanto importante nel funzionamento delle scuole pubbliche e si continua a tagliare indiscriminatamente posti in organico di diritto, negando anche le supplenze temporanee a migliaia di precari ATA come da riferimento legislativo sottostante?


(*) Di seguito lo stralcio della nota suddetta appena pubblicata:

 ESTRATTO DELLA NOTA 25141 DEL 10/08/2015
(CON LE MODIFICHE INTERVENUTE AI SENSI DELLA LEGGE 190/2014)

Dalla lettura dei commi 422 e successivi dell’art.1 della legge 190/2014 si ricava un espresso divieto di procedere alle assunzioni a tempo indeterminato, a pena di nullità, con esclusione del solo personale “non” amministrativo del comparto scuola, in attesa del completamento delle procedure di ricognizione e di mobilità del personale delle province e delle città metropolitane da ricollocare presso altre amministrazioni. Da ciò discende che, in attesa della ricollocazione del suddetto personale, non sarà possibile procedere al conferimento di supplenze annuali (su posti vacanti e disponibili) attingendo dalle graduatorie provinciali permanenti di cui all’art. 554 del D.L.vo n. 297/94 e in caso di esaurimento delle predette dagli elenchi e graduatorie provinciali predisposti ai sensi del D.M. 19.4.2001, n. 75 e del D.M. 24.3.2004, n. 35 e le nomine su tali posti saranno effettuate ai sensi dell’art. 40, comma 9, della legge 449/1997 con supplenze fino all’avente diritto, utilizzando a tal fine le graduatorie di circolo e di istituto. Si precisa, altresì, che ai sensi dell’art. 1, comma 332, della legge 190 del 2014 i dirigenti scolastici non potranno conferire le predette supplenze a:
a) personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo, salvo l’ipotesi in cui l’esigenza di sostituzione nasca presso istituzioni scolastiche il cui organico di diritto abbia meno di tre posti;
b) personale appartenente al profilo di assistente tecnico;
c) personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico, per i primi sette giorni di assenza.