L’INPS, tramite la circolare n. 123 del 5 settembre 2025, ha comunicato importanti modifiche al bonus asilo nido. Queste novità sono state introdotte dall’articolo 6-bis del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla legge 8 agosto 2025, n. 118. La circolare integra e modifica le precedenti istruzioni (circolare n. 60 del 20 marzo 2025), chiarendo l’ambito di applicazione del contributo.
A partire dal 2025, il bonus asilo nido subisce modifiche significative. Le principali novità riguardano l’ampliamento delle strutture educative che danno diritto al beneficio e l’introduzione di domande con validità pluriennale. Queste nuove disposizioni sono operative dal 1° gennaio 2026. Le strutture INPS stanno riesaminando le domande relative al 2025 sulla base delle nuove normative, accogliendo quelle che erano state precedentemente respinte ma che ora rientrano tra le strutture ammesse al beneficio.
Il contributo asilo nido non è più limitato ai soli asili nido pubblici e privati autorizzati. Ora è esteso a:
È fondamentale che tutte queste strutture siano autorizzate secondo la normativa regionale per l’erogazione di servizi educativi per l’infanzia.
Sono escluse dal rimborso le spese sostenute per servizi diversi da quelli educativi o per la frequenza di strutture che erogano servizi non rientranti nelle categorie indicate dall’articolo 6-bis del decreto-legge 95/2025. Tra questi, sono esplicitamente esclusi:
Un’altra importante novità riguarda le domande presentate a partire dal 1° gennaio 2026. Queste avranno una validità automatica per gli anni successivi, estendendosi fino al mese di agosto dell’anno in cui il bambino compie tre anni. Tale ultrattività è subordinata alla verifica annuale dei requisiti e alla prenotazione delle mensilità per ogni anno solare.
Per il contributo asilo nido, sarà necessario allegare la documentazione di pagamento di almeno una retta. Nel caso di asili pubblici con pagamento posticipato, sarà sufficiente presentare l’iscrizione o l’inserimento in graduatoria. Per il contributo a sostegno presso l’abitazione, è richiesta un’attestazione del pediatra che certifichi l’impossibilità di frequenza per gravi patologie croniche.