L’art. 32 della legge 81/08 sottolinea l’obbligo in capo al dirigente scolastico di organizzare internamente alla propria scuola un vero e proprio Servizio, composto da un adeguato numero di Addetti”.
La “ratio” delle disposizioni contenute nell’art. 32 è manifesta in quanto, “in materia di sicurezza, la scuola si trova in una posizione delicata, proprio in relazione al tipo d’utenza che la frequenta” … “gestire la prevenzione e la sicurezza in un luogo con predominanza di minori richiede particolari sensibilità, in grado di percepire con maggior cognizione di causa l’eventuale pericolosità delle situazioni e dei comportamenti”.
“Il numero di Addetti SPP va individuato in relazione alle dimensioni e alla complessità dell’istituto”. A tal riguardo si riportano 2 esempi indicativi: gli istituti secondari di secondo grado ad indirizzo tecnico o professionale e le grosse istituzioni scolastiche articolati in molti plessi, spesso distanti tra loro.
Nel primo caso il dirigente scolastico organizza “il Servizio sulla base di un principio di diversificazione e complementarietà delle competenze necessarie”, mentre nel secondo caso garantisce “la presenza di una persona formata in ogni plesso del proprio istituto”.
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