Home Personale Congedo parentale: cos’è e chi può richiederlo

Congedo parentale: cos’è e chi può richiederlo

CONDIVIDI

Con la dicitura congedo parentale s’intende quel periodo di astensione dall’attività lavorativa che spetta ai genitori per accudire ai figli minori fino all’età di 12 anni.

Disciplina giuridica

Il congedo parentale trova la sua legittimazione nella legge 53 del 2000 che, nel seguire i principi costituzionali, si pone il fine di promuovere i diritti della famiglia e garantire un rapporto relazionale, quanto più sereno possibile, ai genitori lavoratori.

Congedo parentale durante il Covid 19

In questa logica in occasione del COVID 19 lo Stato si è posto il problema ed ha emanando nel marzo 2021 il decreto n° 30 con il quale ha previsto la possibilità di usufruire del congedo parentale alternativamente a uno dei genitori con figli:

  • minori di anni 14 in didattica a distanza o in quarantena per la durata corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio;
  • in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n° 104 del 1992.

Per i periodi di astensione dal lavoro, è riconosciuta in luogo della retribuzione un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa.

Nel caso in cui il figlio minore sia superiore ai 14 anni fino ai 16 anni, uno dei genitori può usufruire del congedo parentale ma senza alcuna indennità.

Tempi del congedo parentale

Il congedo parentale, secondo quanto afferma l’INPS, può essere usufruito da entrambi i genitori, naturali adottivi o affidatari, per complessivi 10 mesi fino all’età di 12 anni del figlio, detto periodo è elevato a 11 mesi se il padre lavoratore si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato di almeno tre mesi.

Genitori naturali

  • la madre, per un periodo continuativo o frazionato fino a un massimo di sei mesi;
  • il padre per un periodo continuativo o frazionato fino a un massimo di sei mesi. Sette in caso di astensione dal lavoro per un periodo continuo o frazionato di almeno tre mesi;
  • il padre, anche durante il periodo di astensione obbligatoria della madre (dal giorno successivo al parto);
  • il genitore solo per un periodo continuativo o frazionato di massimo dieci mesi.

Genitori adottivi o affidatari

Il congedo parentale spetta con le stesse modalità dei genitori naturali, quindi entro i primi 12 anni dall’ingresso del minore nella famiglia indipendentemente dall’età del bambino all’atto dell’adozione o affidamento e non oltre il compimento della sua maggiore età.

CCNL /scuola

L’art. 12 del contratto prevede che i periodi di congedo parentale “nel caso di fruizione continuativa comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadono all’interno degli stessi”.

Possibilità di frazionare il congedo in ore.

La legge n. 228 del 2012, ha introdotto la possibilità di frazionare a ore il congedo parentale, rinviando tuttavia alla contrattazione collettiva di settore:

  • il compito di stabilire le modalità di fruizione del congedo su base oraria;
  • i criteri di calcolo della base oraria;
  • l’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa.

In assenza della contrattazione collettiva con il decreto 80 del 2015 è stato regolamentato detto congedo sulla base oraria per metà dell’orario medio giornaliero.

Possibilità del par time

Il decreto 81 del 2015 consente, per una sola volta, ai lavoratori, di chiedere, al posto del congedo parentale, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

Fermo restante che il par time non deve superare il 50% dell’orario.

Retribuzione

Ai genitori lavoratori dipendenti spetta:

  • un’indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera, entro i primi sei anni di età del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) e per un periodo massimo complessivo (madre e/o padre) di sei mesi;
  • un’indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera, dai sei anni e un giorno agli otto anni di età del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento), solo se il reddito individuale del genitore richiedente è inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione ed entrambi i genitori non ne abbiano fruito nei primi sei anni o per la parte non fruita anche eccedente il periodo massimo complessivo di sei mesi;
  • nessuna indennità dagli otto anni e un giorno ai 12 anni di età del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento).