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Aspettatitva sindacale: spetta a tutti e non solo alle organizzazioni più rappresentative. La Cassazione dà ragione a Unicobas

Dopo dieci anni di contenzioso, la Corte di Cassazione mette un punto fermo sulla questione dell’aspettativa sindacale non retribuita nel pubblico impiego. Con una sentenza pubblicata il 9 febbraio 2026, i giudici hanno stabilito che l’articolo 31 della Legge 300/1970 – lo Statuto dei Lavoratori – è inderogabile e non può essere limitato dalla contrattazione collettiva legata ai criteri di “rappresentatività” sindacale.

La decisione accoglie un vecchio ricorso promosso da Unicobas Scuola e rinvia alla Corte d’Appello di Roma una precedente pronuncia che aveva invece ritenuto derogabile la norma. Si tratta, secondo il sindacato, di una sentenza destinata a fare giurisprudenza.

Il nodo dell’accordo quadro e della “rappresentatività”

La vicenda nasce da un accordo quadro sottoscritto in sede ARAN tra Ministero e sigle sindacali maggiormente rappresentative (Cgil, Cisl, Uil, Snals-Confsal, Gilda-Fgu, Anief), che riservava le aspettative sindacali – comprese quelle non retribuite – alle organizzazioni firmatarie di contratto.

Nel 2016 al segretario nazionale dell’Unicobas, Stefano d’Errico, fu negata la possibilità di usufruire dell’aspettativa non retribuita per svolgere il proprio mandato. Una scelta che il dirigente sindacale contestò in tribunale, sostenendo che la norma dello Statuto dei Lavoratori garantisce l’aspettativa ai membri degli organi statutari dirigenti di qualsiasi organizzazione sindacale, senza discriminazioni.

Le prime sentenze e il lungo contenzioso

Il Tribunale di Roma diede ragione al ricorrente, affermando che la disposizione contenuta nella Legge 300/1970 è di carattere imperativo e non può essere aggirata dalla contrattazione collettiva. Una successiva sentenza respinse anche l’opposizione del Ministero dell’Istruzione, condannandolo al pagamento delle spese legali.

Nonostante ciò, il contenzioso è proseguito negli anni. Nel maggio 2022 la Corte d’Appello di Roma aveva ribaltato nuovamente l’orientamento, ritenendo derogabile la norma e collegando l’aspettativa non retribuita ai criteri di rappresentatività calcolati attraverso le elezioni RSU. Una lettura che, secondo Unicobas, confondeva i distacchi sindacali retribuiti a carico dello Stato con il diritto all’aspettativa non retribuita previsto dalla legge.

La pronuncia della Cassazione

Con la sentenza del 9 febbraio 2026, la Corte di Cassazione ha chiarito che l’articolo 31 dello Statuto dei Lavoratori tutela un diritto connesso alla libertà sindacale, garantita dagli articoli 39 e 51 della Costituzione, e che tale diritto non può essere limitato sulla base della rappresentatività o della firma dei contratti collettivi.

La Suprema Corte ha quindi rinviato la decisione alla Corte d’Appello perché venga riformata alla luce del principio affermato. Per l’Unicobas si tratta di una vittoria “senza opacità”, che riafferma il principio di uguaglianza tra le organizzazioni sindacali e il diritto dei dirigenti a svolgere il proprio mandato senza discriminazioni.

Una questione politica oltre che giuridica

Nel comunicato, il segretario nazionale Stefano d’Errico parla di “abuso” e accusa una parte del sindacalismo confederale e della politica di aver sostenuto per anni un sistema che avrebbe penalizzato le organizzazioni non firmatarie di contratto.

La sentenza riporta al centro un tema delicato: il rapporto tra rappresentatività sindacale, contrattazione collettiva e diritti individuali tutelati dalla legge. Un equilibrio che la Cassazione ha ora ricondotto entro i confini fissati dallo Statuto dei Lavoratori, riaffermando che la libertà sindacale non può essere subordinata a criteri pattizi o maggioritari.

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