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Aggiornato il 24.08.2025
alle 12:04

Convocazione del dirigente scolastico ai docenti, a volte non solo è illegittima ma è anche offensiva e molesta

Incominciamo con l’affermare che il confronto costruttivo tra dirigente scolastico e docenti è sempre un’occasione positiva e che serve anche a consolidare le giuste e corrette relazioni tra corpo docente e dirigente scolastico. Si tratta di un tipo di confronto volto alla discussione didattica, all’approfondimento su temi importanti come la valutazione e la formazione. Quindi è addirittura auspicabile che un dirigente scolastico si relazioni, anche con incontri informali nell’ufficio di presidenza, con tutti i docenti che dovrà assegnare alle classi.

Se invece il confronto diventa un incontro forzato, un richiamo del dirigente riferito alla professionalità del docente, un’ingerenza del ds riguardo la valutazione dell’insegnante, allora si potrebbe definire inopportuno e addirittura molesto.

Convocazioni illegittime

Qualora il dirigente scolastico convochi informalmente il docente in ufficio di presidenza, per “rimproveri”, verbali o scritti, “richiami alla osservanza dei propri doveri”, non preceduti da una vera e propria contestazione di addebito, consegnata con all’interessato con protocollo riservato, va detto che si tratta di atti illegittimi e non giustificati dalle norme in vigore e che può essere opportuno impugnare con assoluta immediatezza con l’ausilio di un legale o di un sindacalista.

È utile sapere che la convocazione di un docente in ufficio di Presidenza, fatta da parte del dirigente scolastico, dovrebbe essere formalizzata con una nota scritta, riservata e contenente la precisazione della motivazione della convocazione.

Se tale convocazione dovesse essere fatta per le vie brevi, attraverso una telefonata o con richiesta verbale fatta dallo stesso Ds o da un suo collaboratore, non assume valore di legittimità e di regolarità normativa, tuttavia dovrebbe essere motivata, sempre in via assolutamente riservata, l’urgenza dell’incontro del docente con il ds in ufficio di presidenza.

Il rapporto scuola-famiglia

A volte le convocazioni del docente in ufficio di presidenza, vengono avanzate per consentire a qualche genitore il confronto con il docente alla presenza del dirigente scolastico. Anche in questo caso, siamo fuori da qualsiasi norma contrattuale e legislativa, si tratterebbe di una convocazione totalmente illegittima. Eppure è diventata ormai una prassi, la convocazione dei docenti in presidenza per parlare con qualche genitore.

A tal proposito è utile ricordare che l’art.44 del CCNL scuola 2019/2021, norma le attività “funzionali all’insegnamento” e inserisce tra queste i rapporti individuali dei docenti con le famiglie.

Il comma 5 dell’art.44 del CCNL scuola, che si riferisce esclusivamente ai doveri dei docenti, dispone la norma volta ad assicurare un rapporto efficace tra i docenti, famiglie e studenti. In tale norma è scritto che per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse modalità organizzative del servizio, il consiglio d’ istituto sulla base delle proposte del collegio dei docenti definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio, pur compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell’istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie.

In tali regolamenti non è prevista, per il colloquio scuola-famiglia, la convocazione nell’ufficio di Presidenza per discutere, davanti al Dirigente scolastico e ai genitori degli studenti, la valutazione delle verifiche. La presenza del Ds ai colloqui equivale di fatto alla presenza del Ds durante lo svolgimento di una lezione o di una verifica. Si tratta di una vera e propria visita di controllo per mettere, illegittimamente e maldestramente, in imbarazzo il docente, inibendolo nella sua libertà di azione e di insegnamento. È bene specificare che le visite di controllo di questo tipo sono vietate dalla legge 300/70. A tal proposito l’art.6 della legge 300/70 prevede che le visite personali di controllo sul lavoratore sono vietate fuorché in casi eccezionali in cui siano indispensabili ai fini della tutela del patrimonio aziendale, in relazione alla qualità degli strumenti di lavoro o delle materie prime o dei prodotti.

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