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Cyberbullismo, cosa deve fare il Dirigente Scolastico se viene a conoscenza di un caso?

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  • Gli uffici scolastici regionali e le singole scuole devono promuovere attività di educazione e di sensibilizzazione sul fenomeno del cyberbullismo;
  • ogni scuola deve individuare un docente responsabile in materia e promuovere delle attività di informazione sull’uso intelligente di internet;
  • se il dirigente scolastico viene a conoscenza di episodi di cyberbullismo deve avvisare immediatamente i genitori (o i tutori) dei minori coinvolti e attivare adeguate azioni educative.

Questo un elenco delle responsabilità e dei compiti delle scuole in relazione al fenomeno del cyberbullismo. Ne abbiamo parlato nell’appuntamento della Tecnica della Scuola Live, con la senatrice Elena Ferrara, prima firmataria della legge 71 del 2017 e con il pedagogista Rodolfo Marchisio, esperto di cittadinanza digitale e cyberbullismo.

“La scuola ha le sue responsabilità specie se i reati sono commessi a scuola”, ci spiega l’esperto Rodolfo Marchisio.

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“Molti non conoscono la definizione – il cyberbullismo si presenta in varie modalità, non è sempre reato ma può integrare diverse fattispecie penali – e quindi non colgono la complessità e la dimensione dell’uso violento della rete da parte dei ragazzi, ma anche di bambini”.

Il pedagogista esperto di cittadinanza digitale ci spiega ancora: “Molti genitori non sanno che la responsabilità civile (a volte anche penale) in caso di reati e danni procurati da figli minori ricade su di loro. Mentre i ragazzi sono convinti di agire nella loro camera in modo anonimo e irrintracciabile. Non sanno, invece, di essere rintracciabili e di coinvolgere i genitori”.

“Nel primo anno di Covid19 – ci informa Marchisio citando la Direttrice della polizia postale – l’abuso di smartphone, principale fonte di cyberbullismo, è aumentato del 113 %, i reati informatici, tra i quali il cyberbullismo è il più frequente, del 77%”.

La legge 71 del 2017 in sintesi

Il sito della Camera dei deputati ci offre una sintesi della legge.

  • La legge individua la finalità dell’intervento nel contrasto del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni attraverso una strategia che comprende misure di carattere preventivo ed educativo nei confronti dei minori (vittime e autori del bullismo sul web) da attuare in ambito scolastico;
  • prevede che il minorenne che abbia compiuto 14 anni e sia vittima di bullismo informatico (nonché ciascun genitore o chi esercita la responsabilità sul minore) possa rivolgere istanza al gestore del sito Internet o del social media o, comunque, al titolare del trattamento per ottenere provvedimenti inibitori e prescrittivi a sua tutela (oscuramento, rimozione, blocco di qualsiasi altro dato personale del minore diffuso su Internet, con conservazione dei dati originali). Il titolare del trattamento o il gestore del sito Internet o del social media deve comunicare, entro 24 ore dall’istanza, di avere assunto l’incarico e deve provvedere sulla richiesta nelle successive 48 ore. In caso contrario l’interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali che deve provvedere, in base alla normativa vigente, entro le successive 48 ore;
  • istituisce un tavolo tecnico per la prevenzione ed il contrasto del cyberbullismo e prevede l’adozione, da parte del MIUR, sentito il Ministero della giustizia, di apposite linee di orientamento – da aggiornare ogni due anni – per la prevenzione ed il contrasto del cyberbullismo nelle scuole. In particolare, le linee di orientamento dovranno prevedere una specifica formazione del personale scolastico, la promozione di un ruolo attivo degli studenti e la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti;
  • prevede la designazione, in ogni istituto scolastico, di un docente con funzioni di referente per le iniziative contro il cyberbullismo che dovrà collaborare con le Forze di polizia, e con le associazioni e con i centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio;
  • prevede interventi di caratteri educativo in materia di cyberbullismo (finanziamento di progetti e promozione dell’uso consapevole di internet);
  • in caso di episodi di cyberbullismo in ambito scolastico, prevede inoltre l’obbligo da parte del dirigente responsabile dell’istituto di informare tempestivamente i genitori (o i tutori) dei minori coinvolti e di attivare adeguate azioni educative;
  • applica la disciplina sull’ammonimento del questore, mutuata da quella dello stalking, anche al cyberbullismo: fino a quando non sia stata proposta querela o presentata denuncia per i reati di ingiuria, diffamazione, minaccia o trattamento illecito di dati personali commessi, mediante Internet, da minorenni ultraquattordicenni nei confronti di altro minorenne, il questore – assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti – potrà convocare il minore responsabile (insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale), ammonendolo oralmente ed invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge.

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