Home Attualità Decreto milleproroghe convertito in legge già in Gazzetta Ufficiale, le misure scuola

Decreto milleproroghe convertito in legge già in Gazzetta Ufficiale, le misure scuola

CONDIVIDI

Il decreto milleproroghe è stato convertito in legge. Il testo del DL 30 dicembre 2021, n. 228 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 309 del 30 dicembre 2021), coordinato con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15, recante Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi è approdato in GU Serie Generale n.49 del 28-02-2022 – Suppl. Ordinario n. 8.

SCARICA IL TESTO COORDINATO DEL DECRETO LEGGE

Misure scuola

Delle misure scuola fa un riepilogo il sindacato Flc Cgil. Eccole.

Graduatorie concorso straordinario

Prorogato dal 15 febbraio al 15 marzo 2022 il termine entro cui è possibile procedere alle immissioni in ruolo sui posti comuni e di sostegno dei soggetti che hanno partecipato al concorso straordinario e le cui graduatorie sono state pubblicate dopo il 31 agosto 2021 ed entro il 31 gennaio 2022 (in precedenza 30 novembre 2021). I posti assegnabili sono quelli eventualmente rimasti vacanti dopo l’effettuazione della procedura straordinaria prevista dall’art. 59 comma 4 del DL 73/21. (art. 5 comma 3-sexies)

Proroga procedura assunzionale docenti di I fascia GPS di sostegno

La procedura prevista dall’art. 59 comma 4 del DL 73/21 limitatamente ai docenti inseriti in prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze riservate ai docenti in possesso del titolo di specializzazione su sostegno, è prorogata per le assunzioni riguardanti i posti vacanti e disponibili nelle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2022/2023(art. 5-ter)

Graduatorie concorso STEM

Le graduatorie del concorso STEM (art. 59 comma 17 del DL 73/21) sono integrate, nel limite delle facoltà assunzionali, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto ossia almeno 70 punti su 100 sia nella prova selettiva, sia nella prova orale. In ogni caso, ai fini delle immissioni in ruolo, hanno priorità i vincitori del concorso ordinario.

Ridefinizione della procedura assunzionale straordinaria sui docenti con tre anni servizio negli ultimi cinque

Modificate le norme relative alla procedura straordinaria per l’assunzione di docenti prevista dall’art. 59 comma 9 bis del DL 73/21. In particolare

  • per l’anno scolastico 2021/2022 è bandita una procedura concorsuale straordinaria per regione e classe di concorso riservata ai docenti che, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, abbiano svolto nelle istituzioni scolastiche statali un servizio di almeno tre anni, anche non consecutivi, negli ultimi cinque anni scolastici;
  • sono esclusi coloro di cui al comma 4 del medesimo art. 59 (docenti inseriti in I fascia e per i posti comuni con tre anni di servizio negli ultimi dieci anni);
  • il numero di posti vacanti oggetto del bando sono quelli che residuano dalle immissioni in ruolo effettuate ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 del medesimo art. 59, salvi i posti di cui ai concorsi ordinari per il personale docente banditi con i decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’istruzione nn. 498 e 499 del 2020;
  • ciascun candidato può partecipare alla procedura in un’unica regione e per una sola classe di concorso e può partecipare solo per una classe di concorso per la quale abbia maturato almeno un’annualità
  • il bando determina il contributo di segreteria posto a carico dei partecipanti, in misura tale da coprire integralmente l’onere della procedura concorsuale;
  • le graduatorie di merito regionali sono predisposte sulla base dei titoli posseduti e del punteggio conseguito in una prova disciplinare da tenere entro il 15 giugno 2022;
  • le caratteristiche della prova disciplinare sono definite con decreto del Ministro dell’istruzione;
  • candidati vincitori collocati in posizione utile in graduatoria sono assunti a tempo determinato nell’anno scolastico 2022/2023 e partecipano, con oneri a proprio carico, a un percorso di formazione, anche in collaborazione con le università, che ne integra le competenze professionali;
  • nel corso della durata del contratto a tempo determinato i candidati svolgono altresì il percorso annuale di formazione iniziale e prova;
  • a seguito del superamento della prova disciplinare e del superamento del percorso annuale di formazione iniziale e prova, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2023 o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio con contratto a tempo determinato;
  • le graduatorie costituite in esito della procedura straordinaria decadono con l’immissione in ruolo dei vincitori.

Sedute del Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione

Prorogata fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVlD-19 (31 marzo 2022) la norma (Articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22) che stabilisce che è garantita la possibilità di effettuare in videoconferenza le sedute del Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione (articolo 15, comma 10, della legge 5 febbraio 1992, n. 104), per lo svolgimento delle funzioni attribuite a tale organo dalla vigente normativa. È possibile continuare anche dopo tale data ad effettuare in videoconferenza le sedute dei gruppi di lavoro, dandone comunicazione all’istituzione scolastica presso la quale sono istituiti. (art. 5 comma 2)

Reclutamento del personale docente di religione cattolica

Inserita una proroga in materia di reclutamento del personale docente di religione cattolica. In particolare il Ministero è autorizzato a bandire entro l’anno 2022 (in precedenza, entro il 2021) un concorso per la copertura dei posti per l’insegnamento della religione cattolica che si prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2021/2022 al 2023/2024). A tal fine viene modificato il comma 1 dell’articolo 1-bis del decreto-legge 126/19. Per le assunzioni rimangono ferme le attuali procedure autorizzatorie. (art. 5 comma 3)

Edilizia scolastica

Prorogate fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVlD-19 (31 marzo 2022) alcune disposizioni (Articolo 232, commi 4 e 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) finalizzate a semplificare e accelerare le procedure di esecuzione e pagamento per interventi in tema di edilizia scolastica. In particolare

  • gli enti locali sono autorizzati a procedere al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori anche in deroga ai limiti fissati per gli stessi nell’ambito dei contratti di appalto;
  • per tutti gli atti e i decreti relativi a procedure per l’assegnazione delle risorse in materia di edilizia scolastica i concerti e i pareri delle Amministrazioni centrali coinvolte sono acquisiti entro il termine di 10 giorni dalla relativa richiesta formale. Decorso tale termine, il Ministero dell’istruzione indice nei tre giorni successivi apposita conferenza di servizi convocando tutte le Amministrazioni interessate e trasmettendo contestualmente alle medesime il provvedimento da adottare.

(Art. 5 comma 1)

Prevista l’emanazione di un apposito decreto ministeriale del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Università e della Ricerca per la definizione di idonee misure di mitigazione del rischio per gli edifici scolastici, fermo restando il termine del 31 dicembre 2024. (art. 6 comma 3-ter)

Fondo per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità

Il Fondo per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità, introdotto dalla legge di bilancio 2022, viene incrementato da 100 a 200 milioni a decorrere dal 2022. Tali risorse sono ripartite per 100 milioni in favore delle Regioni, province e città metropolitane, 100 milioni di euro in favore dei comuni. (art. 5-bis)

Povertà educativa

Le risorse non utilizzate per progetti volti a contrastare la povertà educativa e ad incrementare le opportunità culturali e educative dei minori (DL 34/20 art. 105 comma 1 lettera b) possono essere spese fino al 31 dicembre 2022, nel limite di 15 milioni di euro.
Per l’anno 2022, al fine di promuovere e sviluppare gli studi delle scienze umane e sociali (e in favorire opportunità educative e per il contrasto della povertà educativa, è autorizzata la spesa di 300 mila euro da destinare all’Università Tor Vergata volta al potenziamento della capacità del sistema nazionale degli studi riguardanti la lingua e letteratura italiana, in prospettiva interdisciplinare ed europea, mediante una ricerca con indirizzo letterario sul tema del romanzo di formazione italiano, che prevede anche l’acquisizione di materiale documentale. (art. 15).