Il Decreto Scuola ha confermato le misure previste per i candidati esterni, che avevamo già anticipato nei giorni scorsi.
L’art. 1, comma 7, del Decreto-Legge n. 22 dell’8 aprile 2020 prevede infatti che i candidati esterni svolgano in presenza gli esami preliminari, ma solo al termine dell’emergenza epidemiologica. L’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo sarà invece svolto nel corso della sessione straordinaria, normalmente prevista a settembre. La configurazione dell’esame di Stato per i candidati esterni corrisponderà a quella prevista per i candidati interni dalle ordinanze che il Ministero emanerà. Quindi, come per i candidati interni, l’Ordinanza ministeriale disporrà l’eliminazione delle prove scritte e la sostituzione con un unico colloquio, articolandone contenuti, modalità anche telematiche e punteggio per garantire la completezza e la congruità della valutazione. Questo se non si dovesse rientrare a scuola, come ormai sembra inevitabile, entro il 18 maggio 2020.
In un precedente articolo abbiamo già sollevato il problema, riportando i dubbi legittimi di un nostro lettore, in merito all’esame preliminare che dovrà sostenersi in presenza, a conclusione dell’emergenza epidemiologica in corso.
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