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Docenti neoassunti a.s. 2020/21, chi deve svolgere il periodo di prova?

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Ogni anno il Ministero, in avvio di anno scolastico, fornisce indicazioni per lo svolgimento del periodo di prova per i docenti neoassunti o che chiedono il passaggio di ruolo.

Al momento la nota per l’a.s. 2020/21 non è ancora stata emanata, per cui ci rifaremo alla normativa attualmente vigente che dovrebbe essere confermata anche quest’anno, vale a dire il Decreto Ministeriale 850 del 27/10/15. La nota riferita allo scorso anno scolastico è invece la Nota DGPER 39553 del 4/09/19. Potranno esserci eventualmente alcuni adattamenti alla situazione COVID-19.

Chi è tenuto al periodo di formazione è prova

Sono tenuti al periodo di formazione e prova tutti i docenti:

  • docenti neoassunti a tempo indeterminato al primo anno di servizio;
  • assunti a tempo indeterminato negli anni precedenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione o prova che non abbiano potuto completarlo;
  • che, in caso di valutazione negativa, ripetano il periodo di prova;
  • che abbiano ottenuto il passaggio di ruolo.

In caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova, il personale docente effettua un secondo periodo di formazione e di prova, non rinnovabile.

Chi non è tenuto

Non devono svolgere il periodo di prova i docenti:

  • che abbiano già svolto il periodo di formazione e prova nello stesso ordine e grado di nuova immissione in ruolo;
  • che abbiano ottenuto il passaggio di ruolo e abbiano già svolto il periodo di formazione e prova nel medesimo ordine e grado;
  • destinatari di nuova assunzione a tempo indeterminato che abbiano già svolto il periodo di formazione e prova nello stesso ordine e grado;
  • che abbiano ottenuto il trasferimento da posto comune a sostegno e viceversa nell’ambito del medesimo ordine e grado, nonché i docenti già titolari di posto comune/sostegno destinatari di nuova assunzione a tempo indeterminato da altra procedura concorsuale su posto comune/sostegno del medesimo ordine e grado.

Durata del periodo di prova

La prova ha la durata di un anno scolastico. A tal fine il servizio effettivamente prestato deve essere non inferiore a 180 giorni nell’anno scolastico, di cui almeno 120 per le attività didattiche.

Qualora nell’anno scolastico non siano stati prestati 180 giorni di effettivo servizio, la prova è prorogata di un anno scolastico, con provvedimento motivato, dall’organo competente per la conferma in ruolo.

In caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova, il personale docente effettua un secondo periodo di formazione e di prova, non rinnovabile.

I 180 giorni di servizio

Nei 180 giorni sono computate tutte le attività connesse al servizio scolastico, compresi:

  • i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche
  • gli esami e gli scrutini ed ogni altro impegno di servizio
  • il primo mese del periodo di astensione obbligatoria dal servizio per gravidanza.

Sono anche compresi:

  • le domeniche e tutti gli altri giorni festivi
  • le quattro giornate di riposo previste dalla lettera b), art. 1, legge 23/12/1977, n. 937
  • le vacanze natalizie e pasquali
  • il giorno libero
  • i periodi d’interruzione delle lezioni dovute a ragioni di pubblico interesse (profilattiche, elezioni politiche e amministrative)
  • i giorni compresi nel periodo che va dal 1° settembre alla data di inizio delle lezioni
  • la frequenza di corsi di formazione e aggiornamento indetti dall’Amministrazione scolastica, compresi quelli organizzati a livello di circolo, scuola o istituto
  • il periodo compreso tra l’anticipato termine delle lezioni a causa di elezioni politiche e la data prevista dal calendario scolastico.

Sono, invece, esclusi i giorni riferibili a:

  • ferie
  • assenze per malattia
  • congedi parentali
  • permessi retribuiti

Per quanto riguarda le attività didattiche, nei 120 giorni sono considerati:

  • i giorni effettivi di lezione
  • i giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell’azione didattica, comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali.

I 120 giorni di attività didattiche

Sono compresi nei 120 giorni di attività didattiche sia i giorni effettivi di insegnamento sia i giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell’azione didattica, comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali.

L’ambiente Indire per i neoassunti

Normalmente nel mese di novembre viene aperto l’apposito ambiente Indire che supporta i docenti neoassunti nella predisposizione dei documenti necessari per lo svolgimento del periodo di prova.

Per avere un’idea di come è strutturato, si può visionare l’ambiente riferito all’a.s. 2019/2020.

L’anno di prova in periodo di COVID-19

In periodo di emergenza sanitaria, con la chiusura delle scuole, si è posto anche il problema dello svolgimento della formazione e prova dei neoassunti.

In proposito, il M.I. era intervenuto chiarendo che “I periodi di sospensione “forzata” delle attività didattiche saranno ritenuti validi a tutti gli effetti di legge ai fini del positivo compimento dei periodi di formazione e prova”. E con la nota 7304 del 27 marzo 2020, aveva fornito indicazioni operative alle scuole e al personale per la conclusione delle attività di formazione in servizio dei docenti, dei docenti neo immessi in ruolo e dei dirigenti scolastici neoassunti.