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Gioco a calcio o a basket? Vale come alternanza scuola lavoro. Ecco i requisiti

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L’Alternanza scuola-lavoro è una modalità didattica innovativa, che attraverso l’esperienza pratica aiuta a consolidare le conoscenze acquisite a scuola, ad arricchirne la formazione e a orientarne il percorso di studio e, in futuro di lavoro, grazie a progetti in linea con il loro piano di studi.

Con la Legge 107/2015 l’alternanza, rivolta a tutti gli studenti del secondo biennio e dell’ultimo anno, prevede obbligatoriamente un percorso di orientamento utile ai ragazzi nella scelta che dovranno fare una volta terminato il percorso di studio.

Il periodo di alternanza scuola-lavoro si articola in 400 ore per gli istituti tecnici e 200 ore per i licei.

L’alternanza si realizza con attività dentro la scuola o fuori dalla scuola.

Nel primo caso, si tratta di orientamento, incontri formativi con esperti esterni, insegnamenti di istruzione generale in preparazione all’attività di stage. Le attività fuori dalla scuola riguardano lo stage presso le strutture ospitanti e la formazione in aula.

Sono previste diverse figure di operatori della didattica: tutor aziendali, docenti che seguono l’attività didattica in aula, docenti incaricati del rapporto con le strutture ospitanti/aziende, i consulenti esterni.

I percorsi formativi di alternanza scuola lavoro sono resi possibili dalle istituzioni scolastiche, sulla base di apposite convezioni stipulate con imprese, camere di commercio, industria, artigianato, commercio, agricoltura, terzo settore che sono disposti a ospitare lo studente per il periodo dell’apprendimento.

Le attività sportive agonistiche valide come alternanza

Il Miur, con la nota 7194 del 24 aprile, risponde ad alcuni quesiti in materia di attività di alternanza scuola lavoro. Con il documento il Ministero vuole dare risposta ai quesiti proposti, al fine di eliminare alcuni dubbi interpretativi ed assicurare l’uniforme applicazione della normativa sul territorio nazionale.

Forse non tutti sanno che il Miur ha avuto modo di chiarire, con la nota n. 3355 del 28 marzo 2017, la riconducibilità alle attività di alternanza scuola lavoro delle attività sportive praticate ai massimi livelli agonistici da parte degli studenti-atleti di “Alto livello” frequentanti le classi terze, quarte e quinte dei percorsi di studio della scuola secondaria di secondo grado, coerentemente con quanto previsto dal Programma sperimentale di cui al decreto ministeriale 11 dicembre 2015, n. 935.

Con l’ultima nota, il Miur riporta le attività sportive agonistiche praticate riconducibili a quelle di alternanza scuola lavoro, riportando l’Ente abilitato al rilascio della documentazione attestante l’appartenenza.

1. Rappresentanti delle Nazionali assolute e/o delle relative categorie giovanili.

2. Atleti coinvolti nella preparazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici estivi ed invernali, anche giovanili, del Quadriennio 2017-2020.

L’attestazione è rilasciata esclusivamente dalla Federazione Sportiva di riferimento.

3. Studenti riconosciuti quali “Atleti di Interesse Nazionale” dalla Federazione Sportiva Nazionale o dalle Discipline Sportive Associate o Lega professionistica di riferimento.

L’attestazione è rilasciata esclusivamente dalla Lega o dalla Federazione Sportiva di riferimento.

4. Per gli sport individuali, atleti compresi tra i primi 24 posti della classifica nazionale di categoria, all’inizio dell’anno scolastico di riferimento.

L’attestazione è rilasciata esclusivamente dalla Federazione Sportiva di riferimento.

5. Per le attività sportive professionistiche di squadra, riconosciute ai sensi della legge n. 91/1981, atleti che partecipano ai seguenti campionati:

– Calcio (serie A, serie B, serie C, Primavera e Berretti serie A, B e C, Under 17 serie A e B);
– Pallacanestro serie A1, A2, B, Under 20 Eccellenza, Under 18 Eccellenza.

L’attestazione è rilasciata esclusivamente dalla Lega o dalla Federazione Sportiva di riferimento.

6. Per gli sport non professionistici di squadra, gli atleti che partecipano ai Campionati Nazionali di serie A1 e A2.
Per la Pallavolo, atleti partecipanti ai campionati di serie A e B maschile e A1, A2 e B1 femminile.

L’attestazione è rilasciata esclusivamente dalla Lega o dalla Federazione Sportiva di riferimento.