Home Personale Governo M5S-LEGA, ecco alcune possibili modifiche della legge 107/2015

Governo M5S-LEGA, ecco alcune possibili modifiche della legge 107/2015

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Dalla prossima settimana, presumibilmente il 22 maggio 2018, in coincidenza con la ricorrenza di Santa Rita da Cascia, nota come la Santa dei casi impossibili, potrebbe nascere il Governo giallo-verde formato da M5S e LEGA. In tal caso si potrebbero avere, per via legislativa, entro l’estate 2018, delle sostanziali modifiche alla legge 107/2015. Tali modifiche troverebbero la loro attuazione già nell’anno scolastico 2018/2019.

POSSIBILI MODIFICHE DELLA LEGGE 107/2015 SULLA CHIAMATA DIRETTA

Il comma 18 dell’art.1 della legge 107/2015 potrebbe essere completamente abrogato. Si tratta di un comma in cui è scritto: ”Il dirigente scolastico individua il personale da assegnare  ai posti dell’organico dell’autonomia, con le modalità di cui ai  commi da 79 a 83”. Molto probabile è la modifica, già avviata ed applicata in sede di contrattazione integrativa sulla mobilità dei docenti, del comma 73 dell’art.1 della legge 107/2015. In buona sostanza dovrebbe essere modificata o abrogata quella parte del comma 73 in cui è scritto che il personale docente assunto ai sensi del comma 98, lettere b) e c), è assegnato agli ambiti territoriali a decorrere dall’anno scolastico 2016/2017. Il personale docente in esubero o soprannumerario nell’anno scolastico 2016/2017 è assegnato agli ambiti territoriali. Dall’anno scolastico 2016/2017 la   mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali. Molto probabile è anche la totale abrogazione, definita dannosa nel contratto di Governo M5S-LEGA, del comma 79 art.1 della legge 107/2015. Tale comma è noto con il nome “chiamata diretta” e al momento dà il potere ai dirigenti scolastici di proporre gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all’ambito territoriale di riferimento, prioritariamente sui posti comuni  e  di sostegno, vacanti e disponibili, ma dà anche il potere ai Ds di utilizzare  i  docenti  in classi di concorso diverse da quelle per  le  quali  sono  abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per  l’insegnamento  della disciplina e percorsi formativi e competenze  professionali  coerenti con gli insegnamenti da impartire e purché  non  siano  disponibili nell’ambito  territoriale  docenti  abilitati  in  quelle  classi di concorso. Anche il criticatissimo comma 80 della cosiddetta Buona Scuola verrebbe totalmente abrogato. Si tratta della norma che prevede la possibilità, da parte dei dirigenti scolastici, di proporre dei bandi pubblici per assegnare con incarico triennale i posti disponibili e vacanti della scuola, ai docenti titolari di ambito, esaminando il loro curriculum, le loro esperienze e competenze professionali e sottoponendoli, laddove il Ds lo avesse ritenuto necessario, anche ad un colloquio interpersonale. Potrebbero essere abrogati anche il comma 81 in cui il dirigente scolastico, nel conferire gli incarichi ai docenti titolari di ambito, è tenuto  a dichiarare  l’assenza  di  cause  di  incompatibilità derivanti da rapporti di coniugio, parentela o  affinità,  entro  il secondo grado, con i docenti stessi. Infine dovrebbe cessare la sua efficacia anche il comma 82 dell’art.1 della legge 107/2015, nella parte in cui docente e dirigente scolastico perfezionano l’incarico triennale con l’accettazione formale del docente.