Con al pubblicazione dell’O.M. n. 27 del 16 febbraio 2026 si dà ufficialmente il via alle procedure di aggiornamento e rinnovo delle graduatorie provinciali e di istituto e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo.
I candidati possono presentare istanza di partecipazione a partire dalle ore 12.00 del 23 febbraio 2026 (giorno di pubblicazione della ordinanza sul Portale Unico del reclutamento www.inpa.gov.it) e fino alle ore 23.59 del 16 marzo 2026.
Per accedere alla compilazione dell’istanza occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE).
Inoltre, occorre essere abilitati al servizio “Istanze on line”. Il servizio è eventualmente raggiungibile anche collegandosi all’indirizzo www.mim.gov.it, attraverso il percorso “Argomenti e Servizi > Reclutamento e servizio del personale scolastico > Graduatorie provinciali di supplenza >.
Gli aspiranti docenti nella domanda devono dichiarare tutti i titoli posseduti di cui chiedono la valutazione. Non è necessario, in riferimento a questi titoli, alcuna certificazione.
E’ invece necessario produrre il titolo, a pena di esclusione, relativamente a:
a) titoli di studio, abilitazioni e specializzazioni conseguiti all’estero, qualora ancora non riconosciuti. Nelle more della procedura di riconoscimento del titolo conseguito all’estero, gli aspiranti sono tenuti a produrre ed allegare una traduzione del titolo interessato, secondo le modalità specificate di seguito. Analogamente, ai fini del riconoscimento della premialità di cui al punto A.2 degli allegati A/1, A/3, A/5 e A/7, dovrà essere prodotto un documento rilasciato dall’Università presso la quale sia stato svolto il percorso, corredato da traduzione secondo le modalità specificate di seguito. Dalla traduzione stessa dovrà essere inequivocabilmente accertabile, in conformità alla disposizione da ultimo citata, la natura selettiva dell’accesso al percorso svolto, la durata almeno annuale, la sussistenza del numero programmato e l’obbligo di frequenza. La traduzione dovrà essere in lingua italiana, certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui i documenti sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale o con asseverazione presso un Ufficio giudiziario italiano;
b) dichiarazione di valore del titolo di studio conseguito all’estero per l’insegnamento di conversazione in lingua straniera;
c) servizi di insegnamento prestati in altri Paesi dell’Unione Europea ovvero in altri Paesi esteri.