Un aspirante supplente dalle prossime GPS 2026-2028 ci chiede quale sanzione spetta ad un docente che dovesse rinunciare a prendere servizio nella scuola dove è stato individuato supplente annuale o fino al termine delle attività didattiche per l’anno scolastico 2026-2027. In buona sostanza gli aspiranti alla supplenza vorrebbero sapere cosa accade a chi riceve da GPS il conferimento di una supplenza al 31 agosto 2027 o al 30 giugno 2027 e decide di non assumere servizio.
All’art.12, comma 11 dell’OM 27 del 16 febbraio 2026, in riferimento all’aggiornamento delle GPS per il biennio scolastico 2026-2028, è specificato che gli aspiranti docenti che abbiano rinunciato all’assegnazione della supplenza conferita o che non abbiano assunto servizio entro il termine assegnato dall’Amministrazione non possono partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze di cui al presente articolo anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie. È bene ricordare che la vigenza di tali graduatorie è riferibile agli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028.
È importante specificare che ai sensi dell’art.15, comma 1, dell’OM 27 del 16 febbraio 2026, la stipula del contratto di lavoro costituisce condizione necessaria per la presa di servizio.
Quindi in caso di assegnazione dell’incarico di supplenza da GAE e GPS:
a) la rinuncia, prevista all’articolo 12 comma 11, all’assegnazione della supplenza o la mancata assunzione di servizio entro il termine assegnato dall’Amministrazione, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui all’articolo 2, comma 6, lettere a) e b), sia sulla base delle GAE che dalle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto nonché sulla base della procedura di cui all’articolo 14, comma 22, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d’istruzione cui l’aspirante abbia titolo per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie;
È utile specificare che in caso di rinuncia ad una supplenza da GaE o GPS, in caso della mancata presa di servizio nei termini dettati dall’Amministrazione, l’aspirante supplente annuale o fino al termine delle attività didattiche: