Con al pubblicazione dell’O.M. n. 27 del 16 febbraio 2026 si dà ufficialmente il via alle procedure di aggiornamento e rinnovo delle graduatorie provinciali e di istituto e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo.
I candidati possono presentare istanza di partecipazione a partire dalle ore 12.00 del 23 febbraio 2026 (giorno di pubblicazione della ordinanza sul Portale Unico del reclutamento www.inpa.gov.it) e fino alle ore 23.59 del 16 marzo 2026.
Per accedere alla compilazione dell’istanza occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE).
Inoltre, occorre essere abilitati al servizio “Istanze on line”. Il servizio è eventualmente raggiungibile anche collegandosi all’indirizzo www.mim.gov.it, attraverso il percorso “Argomenti e Servizi > Reclutamento e servizio del personale scolastico > Graduatorie provinciali di supplenza >.
L’articolo 6 dell’ordinanza riepiloga i requisiti generali che gli aspiranti devono possedere alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande nonché all’atto di sottoscrizione dei relativi contratti di lavoro:
a) cittadinanza italiana, ovvero:
i. cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o di Paesi terzi che si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 38, commi 1 e 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
ii. titolarità di Carta Blu UE;
iii. familiari di cittadini italiani;
b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista per il collocamento a riposo d’ufficio, riferita al 1° settembre dell’anno di aggiornamento delle graduatorie;
c) godimento dei diritti civili e politici nel Paese di cittadinanza;
d) per i soggetti all’obbligo, posizione regolare nei confronti del servizio di leva;
e) per i cittadini di cui alla lettera a), sub. i., ii. e iii., avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Non possono invece partecipare alla procedura di inserimento nelle GPS e nelle correlate graduatorie di istituto:
a) coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo;
b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
c) coloro che siano stati dispensati dal servizio per mancato superamento del periodo di prova, relativamente alla medesima classe di concorso o tipologia di posto per cui è stata disposta la dispensa dal servizio;
d) coloro che siano stati dispensati dal servizio per incapacità didattica, relativamente alla medesima classe di concorso o tipologia di posto per cui è stata disposta la dispensa dal servizio;
e) coloro che siano stati licenziati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per giusta causa o giustificato motivo soggettivo ovvero siano incorsi nella sanzione disciplinare del licenziamento con o senza preavviso, ovvero della destituzione;
f) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
g) coloro che si trovino temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell’inabilità o dell’interdizione;
h) i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale;
i) coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235.
Sempre l’articolo 6 spiega che i soggetti che siano incorsi nella sanzione disciplinare della sospensione dal servizio ovvero siano destinatari di provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio possono presentare istanza, qualora gli effetti dei predetti provvedimenti si concludano antecedentemente al termine del biennio di validità delle graduatorie, ma la loro posizione non è tenuta in considerazione per l’attribuzione di incarichi sino al termine della sanzione o della sospensione cautelare.
Gli aspiranti sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L’Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in possesso di uno dei citati requisiti di ammissione o per i quali sia accertata la sussistenza di una delle condizioni ostative di cui al presente articolo.