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06.10.2005

Graduatorie permanenti, “punto… e a capo”?

Il tribunale amministrativo regionale del Lazio con la In particolare il tribunale amministrativo ha annullato “l’art. 3, comma 3, del decreto 7 giugno 2004 del Direttore generale per il personale della scuola e il punto C.2 della nota 3/6/2004 n. 29 della medesima autorità nella parte in cui limitano a sei mesi per ciascun anno scolastico il servizio d’insegnamento valutabile” e ha ordinato “che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa”. 
E’ stata dichiarata illegittima quella parte della normativa che fissa il divieto di far valere, complessivamente, più di 6 mesi di servizio per ogni anno scolastico, sia che si tratti di servizio prestato nella stessa materia cui si riferisce la graduatoria (punteggio specifico), sia che si tratti di servizio prestato insegnando una materia diversa da quella cui si riferisce la graduatoria (punteggio non specifico).
 Gli effetti della sentenza, se il Ministero non dovesse impugnarla di fronte al Consiglio di Stato e non abbiamo notizia che, a circa tre mesi dalla sua emissione, ciò sia ancora avvenuto, sarebbero certamente devastanti per la scuola italiana. Bisognerebbe rivedere le graduatorie permanenti, riconoscere agli aventi diritto il punteggio aggiuntivo e agire di conseguenza sia sul versante delle nomine in ruolo relative alle graduatorie permanenti sia su quello delle nomine di supplenza annuale. Migliaia di docenti immessi in ruolo o nominati ad agosto scorso come supplenti annuali, potrebbero vedere sfumare il proprio incarico o essere chiamati a cambiare sede di insegnamento. A pagare ancora una volta sarebbero studenti e famiglie.

 

 

 

 

 

 

 

 

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