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Graduatorie terza fascia ATA, il Tribunale di Foggia riconosce il punteggio per il servizio di leva prestato non in costanza di nomina

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Una recente sentenza del Tribunale del lavoro di Foggia riconosce, ai fini dell’inserimento nelle graduatorie di Istituto di terza fascia del personale ATA, il punteggio per il servizio di leva prestato non in costanza di nomina. Il giudice riconosce al ricorrente 5 punti per avere svolto, dall’aprile 2001 al febbraio 2002, 10 mesi di servizio di leva senza che ci fosse una nomina di supplenza contestualmente. Soddisfatta la UIL SCUOLA RUA di Foggia che ha patrocinato il ricorso ed ha ottenuto un risultato positivo per la posizione in graduatoria ATA III fascia del ricorrente.

Non è soltanto il Tribunale di Foggia ad avallare la suddetta tesi, sostiene il Segretario Generale della UIL scuola Rua di Foggia, Nicola Rega, ma è il Consiglio di Stato e la Cassazione che si sono pronunciati nel senso che il servizio militare essendo un servizio svolto alle dipendenze dello Stato non può non essere considerato nelle graduatorie e nemmeno con validità ridotta.

Motivi della sentenza

Il giudice ha fatto notare che il servizio di leva, obbligatorio ai tempi del 2001 e 2002, è stato svolto dopo il conseguimento del titolo del diploma che risulta essere titolo di accesso alle graduatorie di terza fascia Ata per il profilo di assistente amministrativo e collaboratore scolastico, per cui a prescindere dal fatto che ci fosse o meno una costanza di nomina, questo deve essere riconosciuto. Il giudice del lavoro di Foggia cita l’art.485, comma 7, del d.lgs. 297 del 1994 in cui viene riconosciuto il servizio di leva a tutti gli effetti come servizio agli effetti della carriera del personale docente. Inoltre, tra le motivazioni della sentenza, c’è anche l’art.2050 del d.lgs. 66 del 2010 che al comma 1 definisce “i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici”, prevedendo al comma 2 che “Ai fini dell’ammissibilità e della valutazione dei titoli nei
concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni e’ da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”. Il giudice conclude sostenendo che i DM 44 del 2001 e DM 42 del 2009, a cui l’Amministrazione si era appigliata per la difesa, non sono applicabili perché esistono norme di rango superiore e quindi più generali che prevalgono sulle interpretazioni di natura ministeriale.

Conclusioni della sentenza del Tribunale di Foggia

Per le motivazioni molto argomentate dal giudice del lavoro del Tribunale di Foggia, il ricorrente si è visto attribuito un punteggio maggiorato di 5 punti sia per la graduatoria come collaboratore scolastico che per la graduatoria come assistente amministrativo.