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Green pass, cosa cambia per la Sicilia, per l’Italia e per la scuola

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Il Green pass fa registrare delle novità a partire da oggi 30 agosto per la regione Sicilia e da mercoledì 1 settembre per l’Italia in generale. Inoltre, inizierà a mostrare il suo volto anche per le scuole, dato che l’1 settembre è il giorno della presa di servizio da parte dei docenti, in vista dell’inizio del nuovo anno scolastico.

La Certificazione digitale verde, la cui validità è stata estesa a 12 mesi, diventerà necessaria anche su treni, traghetti, aerei. Esteso l’obbligo anche per il personale scolastico e per accedere all’università.

Scuola

Dall’1 settembre il personale scolastico e universitario e gli studenti universitari dovranno esibire la Certificazione verde Covid-19.

Quanto alla scuola in particolare, come abbiamo spiegato, sebbene alcuni presidi è probabile che effettuino il controllo solo in relazione alla didattica e dunque all’ingresso in classe (erogazione del servizio) dei docenti, di fatto la norma stabilisce che il Green pass venga esibito anche per la semplice presa di servizio.

SCARICA IL DL 111 DEL 6 AGOSTO

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Cosa cambia in Italia

Sempre a decorrere dall’uno settembre, oltre ai contesti in cui la certificazione verde è già in vigore, si aggiunge la novità relativa ai mezzi di trasporto. Bisognerà infatti essere muniti di Green pass per l’accesso a:

  • aerei (adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone),
  • navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale (ad eccezione dei collegamenti marittimi nello Stretto di Messina),
  • treni passeggeri di tipo Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità,
  • autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, effettuati in modo continuativo o periodico, su un percorso che collega più di due regioni,
  • autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente (ad eccezione dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale).

Dunque nessun obbligo di Green pass per usufruire dei mezzi pubblici locali quali gli autobus per recarsi a scuola. La Certificazione verde Covid-19 è richiesta in zona bianca ma anche nelle zone gialla, arancione e rossa, dove i servizi e le attività siano consentiti.

Restano comunque valide anche le regole adottate in Italia dal 6 agosto scorso, che prevedono l’obbligatorietà del Green pass per accedere a:

  • servizi di ristorazione per il consumo al tavolo, al chiuso,
  • spettacoli aperti al pubblico,
  • eventi e competizioni sportivi,
  • musei e altri luoghi della cultura,
  • piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso,
  • sagre e fiere, convegni e congressi,
  • centri termali, parchi tematici e di divertimento,
  • centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso (ad eccezione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi),
  • attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò,
  • concorsi pubblici.

Chi è esente dal Green pass?

L’obbligo della Certificazione verde Covid-19 non si applica alle seguenti categorie di persone:

  • ai bambini sotto i 12 anni, esclusi per età dalla campagna vaccinale,
  • ai soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica.

Fino al 30 settembre 2021, possono essere utilizzate le certificazioni di esenzione in formato cartaceo rilasciate, a titolo gratuito, dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi sanitari regionali o dai Medici di medicina generale o Pediatri di libera scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-Sars-CoV-2 nazionale.

Cosa cambia in Sicilia

La Sicilia, che fino a ieri 29 agosto ha registrato altri 1.369 casi Covid, da oggi lunedì 30 agosto è in zona gialla, unica in Italia. Sebbene non sia previsto alcun coprifuoco, qualcosa cambia. Ecco cosa…

  • Obbligo di indossare le mascherine all’aperto.
  • Nei ristoranti e bar al chiuso torna il limite di 4 persone al tavolo, a meno che non si tratti di conviventi. All’aperto, il servizio può essere offerto a tutti.
  • Negli impianti sportivi la capienza consentita non può essere superiore al 25% di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 2.500 per gli impianti all’aperto e a 1.000 per gli impianti al chiuso.