
Tribunale di Foggia, sentenza n. 1530/2025.
Com’è noto, da qualche tempo, anche per le nomine in ruolo da concorso viene adottata una procedura informatica.
I docenti vincitori sono invitati a compilare una domanda nella quale indicano le province in cui desiderano di essere nominati.
La mancata indicazione di una determinata provincia equivale alla rinuncia ad un’eventuale nomina in tale provincia, sia per i posti disponibili, sia per quelli che dovessero risultare disponibili successivamente.
Il problema delle immissioni in ruolo col sistema informatizzato
Il sistema informatizzato non prevede la rinuncia in tempo reale.
Può dunque succedere che l’algoritmo assegni la cattedra ad un docente che in realtà non è interessato; una volta acquisita la rinuncia, la cattedra verrà rimessa a disposizione per le nomine in ruolo, ma sarà assegnata in un successivo “turno di nomina”, senza interpellare i docenti già nominati, che in passato avrebbero avuto il diritto di scegliere anche quella cattedra.
Il caso affrontato dal Tribunale di Foggia
Una docente si era rivolta al Tribunale di Foggia in quanto aveva richiesto l’immissione in ruolo per la sola provincia di Foggia, rinunciando all’immissione in ruolo in altre province.
Le docenti che la precedevano in graduatoria e che avevano indicato la provincia di Foggia avevano poi rinunciato alla nomina in ruolo.
Al posto della ricorrente era stata nominata un’insegnante collocata in una fascia aggiuntiva ed erano rimaste ancora altre sei cattedre prive di titolari.
Oltre al danno, la beffa
La docente non solo non era stata immessa in ruolo, ma apprendeva dal suo avvocato che non sarebbe stata nominata neppure negli anni successivi in quanto secondo l’amministrazione lei aveva rinunciato non solo alla nomina in altre province, ma persino alla nomina in provincia di Foggia.
Le istruzioni operative finalizzate alle nomine in ruolo
Si legge nelle istruzioni operative finalizzate alle nomine in ruolo per l’anno scolastico 2024/25 che i candidati che si trovano in posizione utile per la nomina e in presenza di disponibilità a livello regionale, non risulteranno assegnatari di alcuna individuazione a motivo della mancata espressione delle preferenze di provincia/classe di concorso o tipologia di posto per le quali residuino disponibilità, saranno considerati rinunciatari a tutti gli effetti e non saranno oggetto di ulteriori successivi scorrimenti di graduatoria ai fini dell’immissione in ruolo, né per l’anno scolastico 2024/2025 né per gli anni scolastici successivi”.
Una sanzione non prevista da nessuna legge
Il fatto è che non assegnare la nomina in ruolo ad un vincitore di concorso sulla base di mere istruzioni operative (e senza che ciò sia previsto da una legge o quanto meno un DM o un’Ordinanza Ministeriale) appare davvero abnorme.
La decisione del Tribunale di Foggia
Dopo un attento esame della normativa e giurisprudenza in materia, riportato in sentenza, il Giudice del lavoro del Tribunale di Foggia ha osservato che la tesi propugnata dal Ministero porterebbe a vanificare il fondamentale criterio meritocratico, nonché i principi generali di efficienza, buon andamento ed imparzialità della P.A., ordinando così all’Amministrazione di disporre l’immissione in ruolo della docente, con decorrenza dal 1° settembre 2024.