Home Mobilità Le preferenze per la mobilità possono essere puntuali o sintetiche

Le preferenze per la mobilità possono essere puntuali o sintetiche

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I tempi per la mobilità 2015/2016 sembrerebbero essere più rapidi rispetto agli anni passati. Infatti una delle novità scritte nell’ipotesi di contratto integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed Ata, sottoscritto il giorno 26 del mese di novembre 2014, è quella in cui si decreta che entro tre giorni dalla firma definitiva del contratto sulla mobilità, dovrà essere emanata l’ordinanza ministeriale con cui saranno recepite le modalità di applicazione delle disposizioni contenute nel medesimo contratto.
Questa norma è scritta all’art. 1 comma 5 dell’ipotesi del Ccni per la prossima mobilità. 

Quindi, quest’anno, la mobilità potrebbe partire già prima della fine di febbraio ed avere la scadenza per la metà del mese di marzo. Anche per l’anno scolastico 2015/2016 la presentazione della domanda di mobilità, dovrà avvenire tramite il sistema istanze on line del Miur. Per quanto riguarda le preferenze territoriali, che il docente aspirante al trasferimento può richiedere, sono in numero limitato, a seconda dal grado d’istruzione per cui viene chiesto il trasferimento.
Ad esempio per la scuola primaria si possono scegliere fino a 20 preferenze della stessa provincia, mentre per le scuole secondarie di secondo grado fino a 15 preferenze anche di province differenti.
L’esperienza insegna che bisogna fare quindi una grande attenzione quando si scelgono le preferenze nella sezione preferenze territoriali  del modulo on line della mobilità.
Esistono le preferenze puntuali e quelle sintetiche. Le prime sono riferite alla scelta di una singola scuola, le seconde invece riguardano interi distretti, comuni o province. Queste ultime, se espresse dal docente aspirante al trasferimento, individuano la scuola libera per la mobilità secondo l’ordine sequenziale del bollettino ufficiale dei distretti, comuni e province.
Quindi, come è chiaramente scritto nell’art. 18 dell’ipotesi contratto sulla mobilità, se il docente che si muove a domanda volontaria esprime una preferenza puntuale (singola scuola o istituto), il possibile trasferimento avviene esaminando, in stretto ordine sequenziale, prima le cattedre interne alle scuole; di seguito  le cattedre orario esterne con completamento nello stesso comune, sempre se nella domanda si è richiesta tale eventualità; ed infine le cattedre orario esterne con completamento in comuni diversi, ed anche in questo caso solo se è stato richiesto espressamente.
Se invece il docente, più audacemente, dovesse indicare una preferenza sintetica (distretto, comune, provincia), il possibile trasferimento avviene esaminando, in stretto ordine sequenziale, prima le cattedre interne per ciascuna scuola o istituto compreso nella singola preferenza sintetica, secondo l’ordine del bollettino; in seguito, se il docente ha richiesto nella domanda cattedre orario esterne, le cattedre orario esterne con completamento nello stesso comune per ciascuna scuola o istituto compreso nella singola preferenza sintetica, secondo l’ordine del bollettino; ed infine, se ha richiesto cattedre orario esterne su comuni differenti, le cattedre orario esterne con completamento in comuni diversi per ciascuna scuola o istituto compreso nella singola preferenza sintetica, secondo l’ordine del bollettino.
Quindi, prima di inserire una preferenza territoriale, abbiate contezza di quello che potrebbe succedere, in quanto una volta avuto il trasferimento in una data scuola, questo non può essere rifiutato, fatte salve situazioni del tutto eccezionali.