È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 25 luglio 2025 la Legge n. 106 del 18 luglio 2025, avente ad oggetto “Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche”.
Il provvedimento entrerà in vigore il 9 agosto 2025, ma alcune disposizioni saranno effettive dal 1° gennaio 2026.
Una prima misura concerne la conservazione del posto di lavoro: infatti, ai sensi dell’art. 1, i dipendenti pubblici o privati affetti da malattie oncologiche o invalidanti con un grado di invalidità pari o superiore al 74% possono richiedere un congedo fino a 24 mesi, durante il quale conservano il posto di lavoro; in questo periodo non è prevista alcuna retribuzione e non è possibile svolgere alcuna attività lavorativa.
Il congedo è compatibile con il contemporaneo godimento di eventuali altri benefici economici o giuridici e la sua fruizione decorre dall’esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata, con o senza retribuzione, spettanti al dipendente a qualunque titolo.
Tale periodo di congedo non è computabile ai fini della anzianità di servizio né ai fini previdenziali.
Per il dipendente è comunque possibile procedere al riscatto del periodo di congedo mediante versamento dei relativi contributi.
La certificazione delle malattie in questione è rilasciata dal medico curante.
Dopo il congedo, il dipendente ha diritto di accedere prioritariamente al lavoro agile, se compatibile con la propria attività lavorativa.
L’art. 2 prevede poi che i dipendenti pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento, previa prescrizione del medico di medicina generale o di un medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, hanno diritto di fruire, in aggiunta alle tutele previste dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro in relazione alla diversa disciplina dei rapporti di lavoro, di ulteriori dieci ore annue di permesso, con riconoscimento dell’indennità e della copertura figurativa, per i periodi utilizzati per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche nonché cure mediche frequenti.
Il diritto è riconosciuto anche ai dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati con figlio minorenne affetto da malattie oncologiche, in fase attiva o in follow-up precoce, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento.
Per le ore di permesso aggiuntive si applicala disciplina prevista per i casi di gravi patologie richiedenti terapie salvavita e ai lavoratori compete un’indennità economica determinata nelle misure e secondo le regole previste dalla normativa vigente in materia di malattia.
Le amministrazioni provvedono alla sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche nonché del personale per il quale é prevista la sostituzione obbligatoria nel rispetto della contrattazione collettiva nazionale.
Agli oneri derivanti da questa norma, valutati in 1.240.000 euro annui a decorrere dall’anno 2026, si provvede a valere sul Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, che é incrementato di un corrispondente importo a decorrere dall’anno 2026.
Queste disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.