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Maturità 2019, domande per commissari e presidenti entro il 12 aprile

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Mancano pochi giorni al termine, fissato dalla C. M. n. 5222 del 26/03/2019 sulla formazione delle Commissioni agli Esame di Stato a.s 2018/2019, per presentare domanda in qualità di commissario esterno o presidente.

Entro il 12 aprile 2019 è infatti prevista la trasmissione, tramite istanza POLIS, delle schede di partecipazione (Modelli ES-E e ES-1).

Composizione delle commissioni

Ricordiamo che presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie sede dell’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione sono costituite le commissioni d’esame, una ogni due classi, presiedute da un presidente esterno all’istituzione scolastica e composte da tre membri esterni e, per ciascuna delle due classi, da tre membri interni. In ogni caso, è assicurata la presenza dei commissari delle discipline oggetto della prima e della seconda prova scritta.

Elenco dei presidenti di commissioni

Presso l’Ufficio scolastico regionale è istituito l’elenco dei presidenti di commissione dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione.

Sono tenuti a presentare istanza (modello ES-E) di inserimento nell’elenco regionale (della regione di servizio) i dirigenti scolastici in servizio preposti a istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero a istituti di istruzione statali nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado e i dirigenti scolastici in servizio preposti ai convitti nazionali e agli educandati femminili.

Possono presentare istanza di inserimento nell’elenco regionale (della regione di servizio o, con riferimento al personale collocato a riposo, della regione di residenza):

a) i dirigenti scolastici in servizio preposti a istituti statali del primo ciclo di istruzione;

b) i docenti in servizio nelle istituzioni scolastiche dell’istruzione secondaria di secondo grado statale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo;

c) i dirigenti scolastici di istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, collocati a riposo da non più di tre anni;

d) i dirigenti scolastici di istituti statali d’istruzione del primo ciclo collocati a riposo da non più di tre anni;

e) i docenti di istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, collocati a riposo da non più di tre anni.

Possono inoltre presentare istanza di inserimento nell’elenco dei presidenti di commissione, purché rientrino in una delle categorie elencate nel presente paragrafo:

  1. i docenti in servizio in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, con rapporto di lavoro a tempo parziale;
  2. i docenti-tecnico pratici con insegnamento autonomo e con insegnamento in compresenza;
  3. i docenti di sostegno, con abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado;
  4. i dirigenti scolastici e i docenti in situazione di disabilità o che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’art. 33 della L. n. 104 del 1992 e s.m.i.;
  5. i docenti di religione, con abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, con contratto a tempo indeterminato in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali.

Istanze di nomina

Le istanze di nomina in qualità di componenti le commissioni di esame sono presentate attraverso il modello ES-1.

La presentazione dell’istanza di inclusione nell’elenco dei presidenti
(modello ES-E), se non integrata dall’istanza di nomina in qualità di presidente attraverso la presentazione del modello ES-1 debitamente trasmesso al sistema, non permette la partecipazione alla procedimento di nomina.

Commissari esterni

Devono presentare l’istanza di nomina in qualità di commissario esterno (modello ES-1):

  • i docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (compresi i docenti i docenti tecnico pratici con insegnamento autonomo e insegnamento in compresenza e i docenti assegnati sui posti del potenziamento dell’offerta formativa), in servizio in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, se non designati commissari interni o referenti del plico telematico: che insegnano, nell’ordine, nelle classi terminali e non terminali, discipline rientranti nelle indicazioni nazionali e nelle linee guida dell’ultimo anno dei corsi di studio; che, pur non insegnando tali discipline, insegnano discipline che rientrano nelle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari esterni;
  • i docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell’anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche (ivi compresi i docenti i docenti tecnico pratici con insegnamento autonomo e insegnamento in compresenza), in servizio in istituti statali d’istruzione secondaria di secondo grado, se non designati commissari interni o referenti del plico telematico: che insegnano, nell’ordine, nelle classi terminali e non terminali, discipline rientranti nelle indicazioni nazionali e nelle linee guida dell’ultimo anno dei corsi di studio; che insegnano discipline riconducibili alle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari esterni, in possesso della specifica abilitazione all’insegnamento o di idoneità o, da ultimo, di titolo di studio valido per l’ammissione ai concorsi per l’accesso ai ruoli.

Possono invece presentare l’istanza di nomina in qualità di commissario esterno (modello ES-1):

  • i docenti, già di ruolo in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, collocati a riposo da non più di tre anni (incluso l’anno in corso), in considerazione dell’abilitazione o dell’idoneità all’insegnamento;
  • i docenti che negli ultimi tre anni abbiano prestato effettivo servizio per almeno un anno, con rapporto di lavoro a tempo determinato sino al termine dell’anno scolastico o sino al termine delle attività didattiche in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado e siano in possesso di abilitazione o idoneità all’insegnamento nelle discipline comprese nelle classi di concorso afferenti alle indicazioni nazionali e alle linee guida dell’ultimo anno dei corsi della scuola secondaria di secondo grado.

Inoltre, purché rientrino in una delle suddette categorie:

  • i docenti in servizio in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, con rapporto di lavoro a tempo parziale;
  • i docenti tecnico pratici con insegnamento autonomo e insegnamento in compresenza;
  • i docenti di sostegno, in possesso della specifica abilitazione all’insegnamento di discipline della scuola secondaria di secondo grado;
  • i docenti in situazione di disabilità o che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’art. 33 della n. 104 del 1992;
  • i docenti che usufruiscono di semidistacco sindacale o semiaspettativa sindacale.

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