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Mezza scuola in DaD, il Covid forse portato da una docente non vaccinata ma con regolare Green pass

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Potrebbe essere una docente non vaccinata, ma in regola con il Green pass, ottenuto tramite tampone negativo, ad avere innescato il focolaio da Covid in una scuola media dell’Istituto Comprensivo Statale di Bologna: il contagio si è propagato nella maggior parte delle classi – 12 su 22 – con un centinaio di alunni collocati in quarantena e quindi a svolgere la didattica a distanza, più altri 200 circa costretti anche loro alla DaD in attesa dell’esito del tampone. Anche altri due insegnanti sono risultati positivi.

Se il Green pass è verde per l’ingresso…

“Se non ci saranno ulteriori positività diciamo che nell’arco di questa settimana si rientra tutti in classe: ce lo auguriamo veramente”, ha detto la dirigente scolastica dell’istituto Comprensivo ad “Il Resto del Carlino”.

Quanto all’ipotesi che il contagio possa essere partito da una docente non vaccinata, ma che ha presentato regolare certificato verde, la preside ha detto: “questa cosa l’ho saputa anche io dai giornali”.

Quindi la dirigente ha aggiunto: “Io faccio il controllo giornaliero sui docenti e li rilevo” attraverso l’applicazione ministeriale che “mi segnala il Green pass verde per l’ingresso. Per me quello che vale, come previsto dalla legge, è il Green pass che la docente aveva regolarmente come gli altri”.

Cosa serve al personale scolastico per accedere a scuola?

Ricordiamo, come riportato in un apposito articolo, che fino al 31 dicembre 2021 tutto il personale della scuola deve possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19.

L’obbligo non si applica ai soggetti che, sulla base di idonea certificazione medica e in conformità alle indicazioni del Ministero della Salute, siano esenti dalla campagna vaccinale.

L’inadempimento dell’obbligo è considerato assenza ingiustificata e non sono corrisposti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Dal quinto giorno di assenza ingiustificata il rapporto di lavoro è sospeso fino al conseguimento del Green pass da parte del “sospeso” e alla scadenza del contratto di supplenza stipulato con il sostituto di durata non superiore ai quindici giorni. La sospensione non è qualificabile come sanzione disciplinare.

Non sono più previste sanzioni amministrative pecuniarie a carico del personale scolastico sprovvisto di Green pass.

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