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Mobilità 2018, domanda di trasferimento e di passaggio di cattedra. Le info utili

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Emanata l’ordinanza ministeriale che fissa scadenze e modalità applicative della mobilità del personale docente, ATA e educativo per l’a.s. 2018/19.

Le “finestre” temporali per la presentazione delle domande, gestite on line per tutti i profili (salvo limitate eccezioni), sono le seguenti:

personale docente

  • dal 3 aprile al 26 aprile 2018

personale ATA

  • dal 23 aprile al 14 maggio 2018

personale educativo

  • dal 3 maggio al 28 maggio 2018.

OM Mobilità 2018 2019

Articolo 8 – Domanda di trasferimento e di passaggio di cattedra

1. Gli insegnanti di ruolo che siano per qualsiasi motivo in attesa della sede di titolarità possono partecipare ai movimenti secondo le modalità contenute nel contratto collettivo nazionale integrativo sulla mobilità. Tale personale, ove non venga soddisfatto a domanda, parteciperà d’ufficio al punto 15 dell’allegato 1 del CCNI a partire dall’ambito della prima preferenza. Nel caso di personale in esubero tale assegnazione comporta l’obbligo di presentare domanda di mobilità, diversamente per tale personale sarà disposta la mobilità d’ufficio a punti 0. Il personale immesso in ruolo ai sensi dell’art. 1 comma 98 lettere b) e c) della legge 107/15 che non ha ottenuto nel corso della mobilità 17/18 un ambito territoriale di titolarità partecipa alle operazioni solo tra province diverse. Pertanto tutte le preferenze espresse da questi docenti verranno considerate a partire dal punto 24 dell’ordine delle operazioni. Tale condizione verrà comunicata a detto personale prima della presentazione delle domande di mobilità per posta elettronica all’indirizzo inserito all’atto della registrazione nel portale Istanze on line.

2. I docenti delle scuole ed istituti di istruzione secondaria che intendono chiedere contemporaneamente trasferimento e passaggio di cattedra, devono precisare, nell’apposita sezione del modulo-domanda di passaggio di cattedra, a quale movimento (trasferimento o passaggio) intendono dare precedenza e, in caso di più domande di passaggio, con quale ordine intendono che esse siano trattate.

3. È consentito il passaggio dalle cattedre degli istituti e scuole con lingua d’insegnamento italiana alle cattedre degli istituti e scuole con lingua d’insegnamento slovena e viceversa, anche comprese nella medesima classe di concorso, a condizione che l’aspirante sia in possesso dell’abilitazione specifica o ne abbia ottenuto l’estensione con gli esami di accertamento della conoscenza linguistica indetti con D.M. 20 agosto 1974 o con la O.M. 13 agosto 1976. Per il passaggio nelle scuole con lingua d’insegnamento slovena l’interessato deve essere, altresì, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 425 del decreto legislativo n. 297/94. A tal fine le operazioni di mobilità in ingresso per le scuole di lingua slovena saranno convalidate dall’Ufficio competente prima della pubblicazione del movimento, in caso di mancanza di requisiti il trasferimento verrà annullato.

4. Il personale immesso in ruolo con riserva partecipa alle ordinarie operazioni di mobilità, la nuova titolarità ottenuta è sottoposta alla medesima riserva della precedente.

5. Eventuali rettifiche di titolarità, in esito a sentenze definitive, dovranno avvenire prima della chiusura delle funzioni di convalida delle domande di mobilità di cui all’art. 2 e gli interessati potranno produrre domanda di trasferimento anche oltre i termini previsti in caso di esecuzioni avvenute oltre i medesimi. Nel caso in cui l’esecuzione preveda l’attribuzione di una titolarità su ambito in soprannumero la mobilità sarà obbligatoria, e quindi attivata d’ufficio in caso di inerzia dell’interessato. I destinatari di provvedimenti cautelari restano titolari, sino a conclusione definitiva del contenzioso, sui posti assegnati dal movimento e da questi ultimi potranno procedere con la richiesta di trasferimento.