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14.10.2026

Nuovo Pei e riforma disabilità da gennaio 2027: ecco cosa cambia per la scuola

Non solo nuovo Pei: si parla da mesi della cosiddetta “riforma della disabilità” che dovrebbe partire dal 1° gennaio 2027. Ma di cosa si tratta? Cosa cambierà? Quali sono i punti interessanti per famiglie e docenti di sostegno?

Cambia la modalità di accertamento della disabilità

Andiamo per ordine. Intanto si parla del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, modificato dal decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15. Questo documento, come riportato dal sito dell’INPS, ha riformato i criteri e le modalità di accertamento della condizione di disabilità, affidandola in via esclusiva all’INPS su tutto il territorio nazionale a partire dal 1° gennaio 2027. 

La sperimentazione

Dal 1° gennaio 2025 è stata avviata una prima fase sperimentale nelle province di Brescia, Catanzaro, Firenze, Forlì-Cesena, Frosinone, Perugia, Salerno, Sassari e Trieste. A partire dal 30 settembre 2025 la sperimentazione è stata estesa, alle province di Alessandria, Genova, Isernia, Lecce, Macerata, Matera, Palermo, Teramo, Vicenza, nonché alla Regione autonoma della Valle d’Aosta e alla Provincia autonoma di Trento.

A decorrere dal 1° marzo 2026 la sperimentazione è stata estesa ad ulteriori 40 province.

Le principali novità

Ecco quali sono le principali novità:

  • Intanto, dando un rapido sguardo al decreto legge, cambiano alcuni aspetti della terminologia relativa alla disabilità, modificando la legge 104/92. Ad esempio, scompare la parola “handicap” dalle definizioni ufficiali.
  • Cambia il procedimento della valutazione di base, volto al riconoscimento della condizione di disabilità
  • Si parla di sostegno, lieve o medio, intensivo, elevato o molto elevato.
  • Viene introdotto il Certificato medico introduttivo che costituisce il presupposto per l’avvio del procedimento valutativo di base la trasmissione telematica all’INPS.
  • Partecipazione all’Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM): un rappresentante dell’istituzione scolastica diventa un componente obbligatorio dell’unità che elabora il progetto di vita dell’alunno.
  • Introduzione del budget di progetto: l’attuazione del progetto di vita è sostenuta dal budget di progetto che è costituito, in modo integrato, dall’insieme delle risorse umane, professionali, tecnologiche, strumentali ed economiche, pubbliche e private, attivabili anche in seno alla comunità territoriale e al sistema dei supporti informali relative alla persona con disabilità.

Il nuovo Pei

Nel frattempo il Decreto 170 del 30 settembre 2026, entrato in vigore il 1° ottobre 2026, introduce alcune novità riguardanti il Piano Educativo Individualizzato (PEI) degli alunni con disabilità. Le modifiche interessano diversi aspetti della sua elaborazione e approvazione, con conseguenze sulle procedure adottate dalle istituzioni scolastiche.

In particolare, il provvedimento interviene sulle tempistiche di redazione del PEI, sulle modalità di definizione delle ore di sostegno didattico e sulla possibilità per il Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione (GLO) di approvare il documento anche in assenza di una o più componenti.

Il Decreto 170/2026, in attesa di conversione in legge, modifica l’articolo 7, comma 2, lettera g), del Decreto legislativo 66/2017. Il provvedimento introduce scadenze differenti per la redazione e l’approvazione del PEI, distinguendo tra alunni già iscritti nella stessa scuola e studenti di nuova iscrizione o nuova certificazione.

  • Alunni già iscritti nella medesima scuola: il PEI, redatto in via definitiva entro giugno, può essere modificato o rettificato entro le prime due settimane di ottobre qualora emergano nuove condizioni di funzionamento della persona. Resta comunque possibile intervenire successivamente in presenza di ulteriori cambiamenti.
  • Alunni di nuova iscrizione o nuova certificazione: il PEI deve essere predisposto in via provvisoria entro giugno e approvato in via definitiva entro e non oltre il 15 ottobre.

Per quanto riguarda l’attribuzione delle ore di sostegno didattico, il Decreto 170/2026, modificando il Decreto legislativo 66/2017, affida al GLO il compito e la responsabilità di stabilire il numero di ore da assegnare alla classe. Tale decisione deve essere adeguatamente motivata nell’ambito della definizione del PEI.

Il numero di ore assegnate rimane invariato nel passaggio da un anno di corso a quello successivo, salvo aggiornamenti giustificati da nuove o sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.

Nel passaggio da un grado scolastico a un altro, invece, il PEI viene aggiornato tenendo conto delle condizioni dell’alunno e del contesto scolastico, al fine di definire le ore di sostegno da assegnare alla nuova classe.

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