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Obbligo di sorveglianza nelle assemblee di Istituto

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Puntuale come le prime piogge autunnali, alla ripresa dell’anno scolastico, su Tecnica della scuola arriva la difesa della seguente tesi: durante le assemblee di Istituto si interrompe l’attività didattica e quindi i Docenti possono stare a casa, perché non sono tenuti alla sorveglianza.
Il Dirigente scolastico che, tirannicamente, obbligasse alla sorveglianza, è fuori regola.

Allora, non stiamo a dire quanto sia cambiata la temperie culturale rispetto agli anni settanta, e quanto sarebbe necessario rivedere la normativa delle Assemblee.

Immaginiamo piuttosto la scena: le aule vuote, l’aula magna piena; i docenti assenti; presenti solo il personale ATA e il dirigente.
Mettiamo il caso che succeda quello che può capitare…uno studente minorenne (sono la maggioranza) in qualche maniera si procura un danno, ma non c’è nessuno che sorveglia, e nessuno che può relazionare su come è avvenuto il fatto.

Bene, qualcuno crede davvero che non sarebbe accusato il Dirigente scolastico?
Abbiamo testimonianze continue di come l’obbligo di sorveglianza sia irrinunciabile per un insegnante, e come l’obbligo di organizzare la sicurezza sia in capo al Dirigente.
Quando invece le assemblee si svolgono in luogo diverso dall’edificio scolastico, il discorso può cambiare per la sorveglianza, ma allora entra in gioco la serietà del compito educativo della scuola (gli studenti vanno guidati nell’apprendimento delle tecniche di democrazia).
Questo compito dovrebbe essere considerato anche da Tecnica della scuola.

Anna Rita Borelli, dirigente scolastica

Dura lex, sed lex ( Risposta di Lucio Ficara)

Da noi al sud le piogge autunnali non si vedono ancora, si lavora studiando la normativa scolastica e tra le sudate carte proponiamo un servizio a tutte le comunità educanti, con temperature ancora pienamente estive. Voglio rassicurare la Dott.ssa Anna Rita Borelli, Dirigente scolastica, che i miei articoli non sono affatto inquisitori e non vogliono giudicare la “tirannia” di nessuno, ma più semplicemente ricordare l’attualità delle norme vigenti. Mi si consenta di dire che il DPR 416 del 1974, in riferimento al diritto delle assemblee studentesche, è una norma vigente che un DS si guarderebbe bene a non concedere anche se la legge è datata anni settanta. La legge è legge, piaccia o non piaccia va rispettata e attuata. Come tutti i Dirigenti scolastici sanno, l’art.43 del suddetto DPR 416/74 specifica che “Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. All’assemblea di classe o di istituto possono assistere, oltre al preside od un suo delegato, gli insegnanti che lo desiderino“.

Quindi per la legge dello Stato italiano ad un’assemblea studentesca possono assistere, non devono o hanno l’obbligo di assistere, gli insegnanti che lo desiderano. La Dirigente Borelli sostiene che è “cambiata la temperie culturale rispetto gli anni ’70”, per cui decide di ritenere valido quasi tutto l’art.43 del DPR 416, ripreso dal comma 8 dell’art.13 del Decreto legislativo 297/94 (venti anni più tardi), eccetto l’ultimo verso. Lei decide di modificare la legge esistente, sostituendosi al Parlamento italiano o al Presidente della Repubblica, modificando l’ultimo rigo della norma perché non più attuale. Lascio ai lettori ogni possibile commento al riguardo. Dico solo “Dura lex, sed lex” e mi auguro sempre che qualsiasi pubblico ufficiale sia sempre rispettoso delle leggi, anche quelle ritenute superate, vetuste o che non piacciono.

Quando la legge verrà modificata nella direzione auspicata dalla Dirigente scolastica, sarò il primo a sottolinearlo e specificarlo, per adesso l’assistenza alle assemblee studentesche da parte dei docenti è assolutamente volontaria e, a mio modo di vedere, auspicabile per il valore educativo che può dare la presenza di un educatore in certi contesti.

Obbligare i docenti a vigilare durante un’assemblea di Istituto resta un atto illegittimo, come per altro ho ben specificato nel mio articolo , se poi si dovessero sanzionare i docenti che non ottemperano ad un ordine di servizio illegittimo c’è la sentenza della Corte d’Appello de l’Aquila del 2013 che conferma quella del giudice del lavoro di Avezzano del 2011 che annulla le sanzioni disciplinari ricevute da alcuni docenti che non avevano eseguito l’ordine di servizio del loro Dirigente scolastico che li obbligava alla sorveglianza durante l’assemblea di Istituto per tutto l’orario di servizio.