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21.04.2026
Aggiornato alle 19:22

Passaggio di ruolo e restituzione al ruolo di provenienza, domanda entro il 23 aprile

I docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo nella mobilità 2025/2026, mentre stanno completando il loro anno di prova, possono richiedere, entro e non oltre il prossimo 23 aprile 2026, con domanda inviata tramite PEC all’ufficio scolastico di precedente titolarità, la restituzione al ruolo di provenienza.

Restituzione al ruolo di provenienza

Il personale docente che ha ottenuto il passaggio di ruolo e intende richiedere la restituzione al ruolo di provenienza ai sensi dell’articolo 7, comma 4 del CCNI mobilità 2025-2028, dovrà presentare la domanda al Dirigente preposto all’Ufficio Scolastico regionale – Ufficio territorialmente competente
rispetto alla provincia di precedente titolarità.

È utile ricordare che ai sensi dell’art. 515, del D.lgs. n.297 del 16 aprile 1994 il personale docente che ha ottenuto il passaggio di ruolo può, a domanda, essere restituito al ruolo di provenienza nell’ambito della provincia di precedente titolarità con effetto dall’anno scolastico successivo. La domanda dovrà essere presentata secondo le modalità previste dal Codice dell’amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata). I docenti di cui al citato articolo 7, comma 4 devono presentare domanda entro il quindicesimo giorno precedente il termine ultimo per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità per il ruolo di provenienza, esclusivamente nel primo anno di servizio coincidente con il previsto periodo di formazione e prova.
Il provvedimento di restituzione è disposto sui posti vacanti e disponibili destinati alla mobilità all’esito delle operazioni di mobilità, ed a condizione che il docente non presenti domanda di mobilità; il docente assume la posizione giuridica ed economica che gli sarebbe spettata nel caso di permanenza nel ruolo di provenienza.
In caso di mancanza di posti vacanti e disponibili il docente non è restituito al ruolo di provenienza.

Trattamento economico e progressione carriera

La restituzione del docente al ruolo di provenienza, anche se ha superato l’anno di formazione e prova nel ruolo ottenuto ad inizio d’anno scolastico, comporta l’inquadramento giuridico ed economico nella stessa classe stipendiale raggiunta prima del passaggio di ruolo e l’anno di servizio nel nuovo ruolo sarà calcolato ai fini regolari della progressione di carriera.

Perdita del punteggio di contiunità

Il docente restituito al ruolo di provenienza è destinato a perdere il punteggio di continuità del servizio, quindi al momento della restituzione ripartirà da zero per quanto attiene il calcolo della continuità nella scuola di titolarità. Va specificato che non è detto che il docente ritrovi la scuola in cui era titolare, ma anche se dovesse ritorvarla libera e disponibile, il suo rientro ha di fatto interrotto la continuità del servizio.

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