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Perché il docente di educazione motoria non ha diritto alla presenza di un collaboratore scolastico?

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Scrivo in risposta alla lettera del 13/2/23 “Il diverso (e molto più pesante) carico di lavoro del docente di lettere”.

Sono una docente di matematica in pensione e mi dispiace molto dover intervenire in questa diatriba fra insegnanti di materie diverse su chi “lavora di più” e chi “ha diritto ad una maggior retribuzione” invece di aver un maggior spirito corporativo.

Vorrei ricordare che il docente di lettere completa la sua cattedra nella scuola secondaria di I grado su due classi (italiano, storia, geografia) mentre il docente di matematica su 3 (matematica e scienze).

L’insegnamento di educazione civica è trasversale a tutte le materie della classe. Gli insegnanti di educazione tecnica, educazione fisica, educazione musicale, educazione artistica hanno il carico di 9 classi contro 2 dell’insegnante di lettere e come conseguenza un impegno quadruplicato per quanto riguarda consigli di classe e scrutini intermedi e finali.

Tutte le materie (compreso educazione fisica) devono svolgere la parte teorica della disciplina con conseguente correzione delle verifiche che anche se più veloci sono in un rapporto di 9 a 2.

Le classi virtuali esistono anche per le altre materie. Gli insegnanti di educazione fisica devono seguire e programmare numerosi progetti sportivi in collaborazione con l’ufficio scolastico provinciale che li carica di responsabilità suppletive rispetto alle uscite didattiche comunque previste dall’istituto. Anche gli altri insegnanti, compresi quelli di educazione fisica svolgono il compito di coordinatore di classe.

E aggiungo che io conosco tanti insegnanti di lettere che il pomeriggio svolgono lezioni private come tutti i colleghi di altre discipline. Direi quindi che sarebbe meglio concentrarsi sulla richiesta di un maggior riconoscimento del lavoro di tutti i docenti.

Ora però vorrei fare un’ulteriore riflessione sulle responsabilità degli insegnanti di educazione fisica.

Premesso che la vigilanza degli alunni è un obbligo di servizio del personale scolastico, il quale può essere chiamato a rispondere per danni arrecati dagli alunni a terzi e a se stessi con responsabilità di tipo penale, civile e amministrativo o patrimoniale: D.lgs. 297/94, art.10 DPR n. 275/99, artt. 3, 4, 8, CCNL Quadriennio giuridico 2002-2005, Codice civile art. 2047, art. 2048 della legge n. 312 dell’11/7/80, viene inoltre precisato che l’obbligo assume contenuti diversi in rapporto al grado di maturità degli allievi.

E’ molto importante osservare che: il Dirigente scolastico ha il dovere di predisporre misure organizzative idonee all’espletamento degli obblighi di vigilanza da parte del personale della scuola (art. 25 D.lgs. 165/01): la Palestra è il luogo più pericoloso!

Dal Codice civile “….il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto (art. 2047 del codice civile) … le persone indicate nei commi precedenti (2047, 2048) sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto..”.

Come può il docente di educazione motoria vigilare 20 e più ragazzini che stanno svolgendo attività motoria in un locale dotato di attrezzi e contemporaneamente vigilare sullo spogliatoio, i bagni e i ripostigli senza la presenza di un collaboratore scolastico?

Vorrei poi ricordare che la Tabella A dei profili di area allegata al CCNL 29/11/2007 attribuisce ai collaboratori scolastici “compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, …. di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti”: conseguentemente i collaboratori scolastici sono tenuti ad esercitare l’attività di sorveglianza e vigilanza degli alunni all’ingresso, all’uscita, nei bagni, sui piani e nei corridoi degli edifici scolastici, a controllare gli ingressi e le uscite di sicurezza e le adiacenti aree antistanti… quindi anche la Palestra!

Ai sensi dell’art. 2048 del Codice Civile: qualora un alunno abbia subito un danno viene immediatamente posta a carico di chi era incaricato della sorveglianza una presunzione di omesso controllo e quindi è necessario dimostrare di aver adottato in via preventiva tutte le misure idonee ad evitarlo.

Ora mi faccio e faccio qualche domanda. Perché i docenti in classe (con gli alunni seduti ai banchi) hanno diritto ad un collaboratore scolastico che nel corridoio vigili i bagni e le uscite mentre la quasi totalità degli insegnanti di educazione motoria sono lasciati soli in palestra a vigilare su ragazzini in movimento?

E sappiamo bene quanto siano indomabili le classi di oggi dove sono presenti spesso alunni con scarsa o nulla presenza genitoriale per vari motivi. Se un alunno sfugge al suo controllo e va in bagno non lo può seguire perché altrimenti abbandonerebbe la classe ma al tempo stesso il ragazzino nello spogliatoio o nel bagno è sotto la sua responsabilità e può causare danni agli altri e a se stesso… Deve lanciare la moneta per scegliere chi vigilare?

In questi casi credo che secondo il codice civile si possa ipotizzare, in caso di danno, una mancanza da parte del dirigente e del DSGA che non ha messo il docente nelle condizioni di espletare la vigilanza.

Quindi consiglio a tutti i docenti di Educazione motoria di richiedere per iscritto al Dirigente la presenza di un collaboratore scolastico in Palestra e credo sinceramente che questo problema dovrebbe essere oggetto di contrattazione sindacale a livello nazionale.

E invito la signora Littizzetto a tornare in classe anche solo per un mese per rendersi conto delle stupidaggini che ha detto.

Licia Guidi

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