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Percorsi di formazione iniziale: modalità di conduzione per il conseguimento dell’abilitazione e dei CFU nella fase transitoria e riconoscimento dei crediti già conseguiti

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A circa due anni di distanza sta per essere avviato il nuovo percorso disegnato dal decreto 36 del 30 aprile 2022, con il quale si è voluto introdurre un modello di formazione abilitante e d’immissione in ruolo dei docenti modificando quando previsto dal decreto 59 del 2017.

Percorso per diventare docente

L’art. 44 del decreto 36/2022, convertito con la legge n. 79/2022 ha modificato il Decreto 59 del 2027 disegnando un percorso per accedere al ruolo di docente nella scuola di primo e secondo grado, costituito da tre momenti:
• Un primo momento costituito da un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale corrispondente a non meno di 60 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA;
• Un secondo momento prevede la partecipazione a un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale;
• Un terzo momento consistente in un anno di formazione e prova con test finale con valutazione conclusiva.

Percorso universitario e accademico abilitante

In attuazione del DPCM del 4 agosto del 2023, pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 25 settembre del 2023, sono stati definiti i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale dei docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado volti a far conseguire oltre all’abilitazione nella classe di concorso per la quale si partecipa, i CFU ritenuti necessari per l’insegnamento. Il DPCM per valorizzare i CFU già in possesso di alcuni docenti ha previsto una fase transitoria per consentire a tutti di raggiungere i 60 CFU previsti per legge.

Fase transitoria

Al fine di conseguire i crediti necessari e l’abilitazione per una determinata classe di concorso per i docenti in possesso di 24 o 30 crediti, il DPCM ha previsto una fase transitoria prevedendo dei percorsi da 30 e 36 CFU, al fine di consentire ai suddetti docenti di raggiungere i 60 crediti previsti per tutti i docenti. La suddetta fase dovrebbe durare fino al 31 dicembre del 2024.

Percorsi 30 CFU

Al percorso per il conseguimento di 30 CFU possono accedere:
• I docenti con 3 anni di servizio, anche non continuativi, nelle scuole statali o paritarie di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l’abilitazione (i tre ani di servizio devono rispondere ai requisiti previsti dalla legge 124/1999, cioè devono avere almeno 180 giorni di servizio o dal primo febbraio al termine delle lezioni con la partecipazione agli scrutini finali.)
I docenti che hanno partecipato alla procedura concorsuale straordinaria per regione e classe di concorso prevista dall’art. 59, comma 9 bis del decreto 73 del 2021 convertito in legge 106 nello stesso anno.
• I docenti che hanno superato il concorso senza avere l’abilitazione.
• I docenti che sono in possesso della specializzazione sul sostegno possono conseguire, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, l’abilitazione in altre classi di concorso o in altri gradi d’istruzione.
• I docenti e gli insegnanti ITP che sono in possesso della specializzazione sul sostegno possono conseguire, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, l’abilitazione in altre classi di concorso o in altri gradi d’istruzione.
Per il conseguimento dei 36 CFU
• I docenti e gli insegnati ITP che hanno conseguito i 24 CFU entro il 31 ottobre 2022.

Riconoscimento dei crediti

L’art. 8 del DPCM dispone il Riconoscimento dei crediti maturati nel corso degli studi universitari o accademici ai fini del conseguimento dei 60 CFU o CFA:
Sono riconosciuti ventiquattro CFU o CFA conseguiti entro il 31 ottobre 2022 sulla base del previgente ordinamento, fermi restando almeno dieci CFU o CFA di tirocinio diretto. Al fine del completamento del percorso di formazione iniziale, l’offerta formativa dei 36 CFU prevede le seguenti attività formative:
1) Discipline di area pedagogica per il conseguimento di 3 CFU/CFA
2) Tirocinio diretto e indiretto per il conseguimento di 13 CFU/CFA
3) Discipline di area linguisticodigitali per il conseguimento di 3 CFU/CFA.
4) Metodologie didattiche: introduzione ai modelli di mediazione didattica per la scuola secondaria per il conseguimento di 2 CFU/CFA
5) Didattiche delle discipline e metodologie delle discipline di riferimento (delle classi di concorso) per il conseguimento di 13 CFU/CFA
6) Discipline relative all’acquisizione di competenze nell’ambito della legislazione scolastica per il conseguimento di 2 CFU/CFA

Linee guida per il riconoscimento dei crediti

L’allegato B al DPCM dispone che è possibile il riconoscimento delle attività formative e dei rispettivi crediti formativi acquisiti nel corso degli studi universitari o accademici purché essi siano strettamente coerenti con gli obiettivi formativi del percorso di formazione iniziale. Nello specifico chiarisce che i crediti riconosciuti non possono essere:

  • Superiore a dodici nel caso delle attività formative relative alle scienze dell’educazione, alle didattiche disciplinari e alle attività formative relative alle competenze psico-socio-antropologiche e a quelle linguistiche e digitali considerate nel loro complesso;
  • superiore a cinque nel caso delle attività di tirocinio diretto e indiretto.
    Fermo restante che il riconoscimento delle attività formative e dei rispettivi CFU è ridotto in proporzione, nel caso in cui tale riconoscimento sia effettuato con riferimento ai percorsi formativi descritti negli allegati 2, 3, 4 e 5 al DPCM.

Dottori di ricerca e dottorandi

Nel caso dei dottori di ricerca e dei dottorandi iscritti al terzo anno, saranno i consigli di corso a valutare le competenze trasversali e disciplinari acquisite nel percorso del dottorato ai fini di un eventuale riconoscimento nel percorso di formazione iniziale.

Modalità di conduzione dei corsi

I percorsi universitari e accademici di formazione iniziale relativi agli anni 2023/2024 e 2024/2025 possono essere svolti a distanza in modalità sincrona nella misura massima del 50% del totale delle ore previste e in deroghe al 20%. Fermo restante che per accedere alla prova finale deve essere garantita una presenza pari almeno al 70% di ore previste per ogni attività.

Tirocinio

Il tirocinio previsto dal DPCM è del tipo diretto e indiretto, durante l’attività i tirocinanti saranno seguiti da docenti tutor individuati tra il personale docente in servizio presso le scuole secondarie di primo e di secondo grado.

Prova finale

La prova finale volta ad accertare le competenze professionali previste nel profilo di cui all’allegato A al DPCM, prevede:

  • una prova scritta consistente in una relazione nella quale dovranno essere esposti episodi, casi, situazioni e problematiche verificatisi durante il tirocinio
  • una lezione simulata nella quale il corsista deve progettare un’attività didattica anche con l’utilizzo di tecnologie digitali multimediali, inerente alla disciplina o le discipline della classe di concorso per la quale consegue l’abilitazione