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Permessi retribuiti, sono un diritto ed è illegittimo chiedere certificato

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I permessi retribuiti per motivi personali e familiari, ai sensi dell’art.15, comma 2, del CCNL scuola 2006/2009, sono un diritto dei docenti con contratto a tempo indeterminato ed è illegittimo da parte della scuola richiedere il certificato quando è stata presentata autocertificazione del motivo.

Normativa permessi retribuiti

La normativa di riferimento, per quanto riguarda i permessi retribuiti, è il Contratto collettivo nazionale della scuola. A tal riguardo l’art.15, comma 2, del CCNL scuola 2006-2009, rimasto in vigore ai sensi dell’art.1, comma 10, del CCNL scuola 2016-2018, dispone per i docenti di ruolo il diritto a fruire tre giorni di permesso retribuito per motivi familiari o personali, inoltre estende questo diritto, per gli stessi motivi, alla fruizione di sei giorni di ferie da fruire come permessi al posto delle ferie.

Nella norma è scritto: “Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, vengono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma”.

È utile leggere con attenzione l’ultimo periodo del comma 2 dell’art.15 del CCNL scuola 2006/2009, in cui si chiarisce senza ombra di dubbio che è possibile fruire, dopo i tre giorni di permessi retribuiti, anche dei sei giorni di ferie, che verrebbero fruiti anziché come semplici ferie, allo stesso modo dei tre giorni come permessi retribuiti. Quindi, in ragione di quanto suddetto, i giorni di permesso retribuito, la cui fruizione sfugge alla possibile discrezionalità del Dirigente scolastico, sono fino ad un massimo di nove.

Autocertificazione e controlli

Bisogna specificare che la richiesta dei permessi retribuiti per motivi personali o familiari deve essere documentata anche attraverso autocertificazione. Questo significa che in alcuni casi, ovvero quelli autocertificabili, oltre a “specificare”, nelle linee generali, il motivo che necessita per la richiesta del permesso, si deve anche autocertificare. Se per esempio un docente dovesse prendere il permesso perché deve accompagnare la figlia all’Università in un’altra città, c’è poco da documentare con autocertificazione, ma basta scrivere la motivazione nella domanda. Se invece un docente richiede il permesso per una visita specialistica, allora può anche autocertificare il bisogno della richiesta del giorno di permesso,”specificando”, nei limiti consentiti dalla privacy, il motivo dell’assenza.

La Corte dei Conti, nel 1984, affermava che i “motivi personali o familiari” non devono necessariamente essere motivi o eventi gravi, ma si deve piuttosto trattare di situazioni o di interessi ritenuti dal dipendente di particolare rilievo che possono essere soddisfatti solo con la sua assenza dal lavoro.

Possiamo concludere spiegando che se l’art. 15, comma 2, del CCNL scuola stabilisce che alcuni permessi possono essere documentati “anche mediante autocertificazione”, il dirigente non ha il diritto di chiedere ulteriore documentazione ed il dipendente non è tenuto a fornire altro.