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Pon: procedure e istruzioni per una corretta attuazione dei progetti co-finanziati Fesr

In particolare, le istruzioni fornite dal Ministero, con la nota prot. n. AOODGAI/3227 del 25 marzo 2010, hanno l’obiettivo di indirizzare le istituzioni scolastiche coinvolte nel Programma Operativo Nazionale “Ambienti per l’apprendimento”, al fine di rendere omogenee le procedure di avvio dei singoli progetti, nonché favorirne l’attuazione in modo più rispondente alla normativa comunitaria e nazionale vigente.
In merito alle problematiche pre-gara, il Miur ribadisce che l’avvio delle procedure di selezione deve avvenire in tempo utile per permettere agli operatori economici di formulare offerte coerenti con i fabbisogni degli Istituti e, all’esito della selezione, di fornire i servizi e/o forniture in linea con i tempi di attuazione dei progetti. Tale periodo è stimato in 60 giorni dall’avvenuta autorizzazione dei piani.
Nel definire i tempi concessi agli operatori economici per la partecipazione alle procedure di selezione, le singole istituzioni scolastiche dovrebbero tenere conto dell’entità dei servizi e/o forniture richieste, per cui, ad esempio, per le procedure sotto-soglia comunitaria, il termine di partecipazione dovrebbe essere fissato non prima 15/20 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del bando/avviso di selezione. Allo stesso modo, i tempi connessi all’espletamento della procedura di gara (valutazione delle proposte, aggiudicazione e stipulazione dei contratti) dovrebbero essere anch’essi coerenti rispetto all’attuazione dei progetti e, pertanto, essere tali da non incidere poi sui tempi di esecuzione dei servizi e/o forniture.
I bandi e gli avvisi connessi all’attuazione dei progetti devono essere adeguatamente pubblicizzati anche sui siti Internet degli Istituti o su altro spazio web di dominio pubblico ed i link indicati in sede di gara devono essere effettivamente attivi.
Il Miur ribadisce, altresì, che per le procedure di “contrattazione ordinaria”, gli Istituti, ai sensi dell’art. 125 comma 11 del Dlgs 163/06, dovrebbero invitare alla presentazione delle offerte un numero di operatori economici non inferiore a cinque. Nei documenti di gara gli istituti possono comunque, con apposita clausola, riservarsi di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una singola offerta valida. In assenza di tale espressa previsione, deve essere dichiarata deserta la procedura in cui sia presentata una sola offerta.
Per le procedure di selezione (servizi e forniture) di importo superiore ai 20.000 euro (al netto dell’IVA) gli Istituti sono tenuti a richiedere il Cig – codice identificativo gara – all’Autorità di Vigilanza sui contratti Pubblici (www.avcp.it).
Con riferimento alle problematiche riguardanti la gara vera e propria, lasciando comunque piena autonomia alle singole istituzioni scolastiche nella predisposizione degli atti, il Miur fornisce comunque alcune indicazioni finalizzate ad una quanto più possibile semplificazione delle procedure di selezione, soprattutto per quanto concerne la documentazione amministrativa che i partecipanti devono produrre. A tale scopo, ribadisce l’opportunità di prevedere il ricorso all’autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000, per i requisiti di ammissibilità di ordine generale e di ordine “speciale”, quali quelli connessi alla capacità economica e finanziaria ed alla capacità tecnica e professionale, nonché per il certificato di iscrizione alla Cciaa, il Durc ed eventuali altre certificazioni possedute dagli operatori economici. Gli istituti hanno anche la facoltà di predisporre appositi modelli di dichiarazione da fornire ai partecipanti, benché l’uso di tali moduli non può essere considerato obbligatorio.
Nella descrizione del prodotto richiesto sarebbe, inoltre, opportuno introdurre l’espressione “o equivalenti”, in modo da invitare l’operatore economico, in linea con i fabbisogni dell’Istituto, ad indicare le caratteristiche dei prodotti che intende fornire, anche in termini di alternative qualitativamente valide rispetto a quanto richiesto dagli stessi Istituti.
È possibile anche prevedere la suddivisione in lotti nel caso in cui l’oggetto del bando sia costituito da un insieme eterogeneo di prodotti, senza pertanto dover necessariamente procedere a frazionare le procedure di selezione. L’Istituto potrà, quindi, prevedere che gli operatori possano partecipare, purché in possesso dei requisiti, a tutti i lotti o in alternativa ad uno o più di essi. È, invece, vietato il frazionamento artificioso di un progetto di acquisto, volto ad ottenere un certo quantitativo di forniture o di servizi, al fine di escludere la procedura di selezione dall’applicazione delle norme vigenti in materia.

In ultimo, il Miur segnala alcuni accorgimenti da adottare nella formulazione del modello contrattuale: prevedere penali in caso di forte ritardo sui termini previsti (a tal fine è comunque sempre possibile richiedere proroghe sull’attuazione dei progetti, purché adeguatamente motivate); prevedere la risoluzione in danno nel caso in cui i prodotti e/o servizi resi non siano conformi a quelli offerti dall’aggiudicatario; richiedere cauzioni a garanzia dell’esatto adempimento del contratto; richiedere garanzie e certificazioni sulla qualità dei prodotti; procedere, prima di effettuare i pagamenti, alle verifiche di cui al D.M. 40/2008 e di regolarità contributiva desumibile dal Durc.

Lara La Gatta

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