Breaking News
10.02.2026

Privacy a scuola, Garante sanziona un Liceo per la pubblicazione online degli esiti delle prove della Maturità

Il Garante per la protezione dei dati personali ha comminato una sanzione di 2.000 euro ad un istituto superiore dopo la pubblicazione sul sito web istituzionale degli esiti delle prove e del diario dei colloqui. La normativa prevede che tali dati siano accessibili solo tramite l’albo cartaceo o l’area riservata del registro elettronico.

Il caso: nomi e voti in “piazza” virtuale

La vicenda ha avuto inizio a seguito del reclamo di una studentessa, la quale ha segnalato all’Autorità che il Liceo aveva pubblicato sul proprio sito web istituzionale gli esiti delle prove intermedie e finali degli esami di Stato. Gli accertamenti dell’Ufficio del Garante hanno inoltre confermato la presenza online del diario dei colloqui orali, completo di date e nominativi degli alunni divisi per classe.

La difesa dell’Istituto: un “errore materiale”

Durante l’istruttoria, il dirigente scolastico ha spiegato che la pubblicazione è avvenuta in modo del tutto involontario. Secondo la ricostruzione della scuola, un’assistente amministrativa avrebbe frainteso le disposizioni ricevute, caricando i documenti nell’area pubblica del sito invece di limitarsi alla trasmissione all’archivio elettronico e al Registro Elettronico (RE). L’Istituto ha sottolineato di aver rimosso i dati non appena appreso della contestazione e di aver già avviato percorsi di formazione specifica per il personale.

Le regole per la trasparenza scolastica

Il Garante ha ribadito che il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è lecito solo se necessario per adempiere a un obbligo legale o per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico. Nel settore scolastico, la diffusione degli esiti degli esami è regolata in modo rigoroso: i punteggi devono essere affissi all’albo dell’istituto e pubblicati unicamente nell’area riservata del registro elettronico, alla quale accedono solo gli studenti della classe di riferimento.

La pubblicazione sul sito web istituzionale, accessibile a chiunque, configura invece una diffusione illecita, priva di un idoneo presupposto normativo e contraria ai principi di “liceità, correttezza e trasparenza”.

La responsabilità del titolare e la sanzione

L’Autorità ha precisato che la responsabilità del trattamento ricade sull’organizzazione nel suo complesso: il titolare (l’Istituto) deve assicurarsi che le istruzioni siano correttamente applicate dai dipendenti e non può sottrarsi alle proprie responsabilità invocando una negligenza del personale.

Nel determinare la sanzione, il Garante ha considerato alcuni fattori attenuanti:

  • La natura dei dati (dati comuni e non categorie particolari)
  • La pronta rimozione delle informazioni dal sito
  • L’assenza di precedenti violazioni a carico del liceo
  • Le ridotte dimensioni e le limitate risorse economiche dell’istituto

Alla luce di questi elementi, il Garante ha stabilito una sanzione amministrativa di 2.000 euro, ritenuta una misura “effettiva, proporzionata e dissuasiva” per la violazione commessa. Il provvedimento è stato inoltre annotato nel registro interno dell’Autorità e pubblicato sul sito del Garante.

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

I nostri Corsi