Il Garante per la protezione dei dati personali ha comminato una sanzione di 2.000 euro ad un istituto superiore dopo la pubblicazione sul sito web istituzionale degli esiti delle prove e del diario dei colloqui. La normativa prevede che tali dati siano accessibili solo tramite l’albo cartaceo o l’area riservata del registro elettronico.
La vicenda ha avuto inizio a seguito del reclamo di una studentessa, la quale ha segnalato all’Autorità che il Liceo aveva pubblicato sul proprio sito web istituzionale gli esiti delle prove intermedie e finali degli esami di Stato. Gli accertamenti dell’Ufficio del Garante hanno inoltre confermato la presenza online del diario dei colloqui orali, completo di date e nominativi degli alunni divisi per classe.
Durante l’istruttoria, il dirigente scolastico ha spiegato che la pubblicazione è avvenuta in modo del tutto involontario. Secondo la ricostruzione della scuola, un’assistente amministrativa avrebbe frainteso le disposizioni ricevute, caricando i documenti nell’area pubblica del sito invece di limitarsi alla trasmissione all’archivio elettronico e al Registro Elettronico (RE). L’Istituto ha sottolineato di aver rimosso i dati non appena appreso della contestazione e di aver già avviato percorsi di formazione specifica per il personale.
Il Garante ha ribadito che il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è lecito solo se necessario per adempiere a un obbligo legale o per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico. Nel settore scolastico, la diffusione degli esiti degli esami è regolata in modo rigoroso: i punteggi devono essere affissi all’albo dell’istituto e pubblicati unicamente nell’area riservata del registro elettronico, alla quale accedono solo gli studenti della classe di riferimento.
La pubblicazione sul sito web istituzionale, accessibile a chiunque, configura invece una diffusione illecita, priva di un idoneo presupposto normativo e contraria ai principi di “liceità, correttezza e trasparenza”.
L’Autorità ha precisato che la responsabilità del trattamento ricade sull’organizzazione nel suo complesso: il titolare (l’Istituto) deve assicurarsi che le istruzioni siano correttamente applicate dai dipendenti e non può sottrarsi alle proprie responsabilità invocando una negligenza del personale.
Nel determinare la sanzione, il Garante ha considerato alcuni fattori attenuanti:
Alla luce di questi elementi, il Garante ha stabilito una sanzione amministrativa di 2.000 euro, ritenuta una misura “effettiva, proporzionata e dissuasiva” per la violazione commessa. Il provvedimento è stato inoltre annotato nel registro interno dell’Autorità e pubblicato sul sito del Garante.