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10.02.2026

Dirigeva una scuola privata, ma era una dipendente pubblica in malattia: dovrà risarcire 56mila euro allo Stato

Una dipendente pubblica assunta a tempo determinato come assistente amministrativa in una scuola statale di Bergamo si è presentata al lavoro soltanto sei giorni in oltre nove mesi di contratto. Per il resto del tempo è risultata in malattia, ma nello stesso periodo lavorava come direttrice di una scuola primaria privata in Calabria, sua regione d’origine. La vicenda è stata ricostruita dalla sezione lombarda della Corte dei conti, che ha condannato una 51enne calabrese a risarcire 56mila euro all’Ufficio scolastico regionale per danno erariale. Il contratto copriva l’arco temporale tra il 1° settembre 2021 e il 12 giugno 2022. In quel periodo, come scrive l’Eco di Bergamo, la donna “si è presentata al lavoro solo sei giorni”.

Secondo la Procura erariale, la lunga assenza per malattia era “ingiustificata per due ragioni”. La prima riguarda la documentazione sanitaria, “perché la certificazione che attestava la ‘grave patologia’ di cui soffriva era ideologicamente falsa”. La seconda è legata all’attività lavorativa svolta altrove, “perché la convenuta, durante l’assenza dal posto di lavoro alle dipendenze pubbliche, ha continuato a svolgere attività lavorativa nella scuola dell’infanzia in Calabria”. La testata ribadisce che la donna “non soffriva di una patologia invalidante idonea a giustificare l’assenza dal lavoro alle dipendenze dell’amministrazione statale”. Lo stesso certificato medico-legale, del resto, “non prevedeva l’obbligo di permanenza nell’abitazione di residenza e nemmeno il ricorso a cure in strutture sanitarie“.

A rafforzare il quadro accusatorio, gli accertamenti della Guardia di Finanza, che hanno documentato come, mentre risultava assente dalla scuola di Bergamo, la donna svolgesse regolarmente le funzioni di direttrice nell’istituto privato calabrese. Attività che comportavano, secondo i giudici, un impegno costante e responsabilità rilevanti. Nella sentenza si legge infatti che, “nonostante l’attestazione della ‘grave malattia invalidante’ che apparentemente giustificava l’assenza dalla scuola di Bergamo, la donna fraudolentemente svolgeva costantemente attività lavorativa nella struttura privata”, arrivando a ricoprire un ruolo tale da essere identificata come la ‘titolare’ dell’attività. Una condotta che, per la Corte dei conti, ha causato un pregiudizio economico alle finanze pubbliche, da cui la condanna al risarcimento.

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