La normativa in merito al conferimento delle supplenze al personale ATA prevede che i posti liberi e disponibili, che non sia stato possibile assegnarli con contratto a tempo indeterminato, siano coperti con il conferimento di supplenze annuali o di supplenze temporanee sino al termine dell’attività didattica.
Al fine di coprire i posti liberi con supplenze fino al 31 agosto, sono utilizzate prioritariamente: le graduatorie permanenti provinciali (24 mesi), in caso di esaurimento delle stesse si procede con lo scorrimento delle graduatorie provinciali di seconda fascia (elenchi provinciali) e le eventuali residue disponibilità sono assegnate, mediante lo scorrimento delle graduatorie d’istituto.
La normativa prevede che il personale ATA che accetta la proposta di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche, può accettare altra proposta di supplenza per diverso profilo professionale, sempre di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche, purché intervenga prima della presa di servizio.
Qualora al personale ATA dovesse essere attribuito un contratto su spezzone orario, deve essere garantito comunque il completamento dell’orario sullo stesso profilo. Fermo restante che è consentito lasciare uno spezzone per accettare un posto intero.
I dirigenti scolastici, in applicazione delle disposizioni previste dalla Circolare ministeriale, non possono conferire supplenze brevi:
• Al personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo, salvo che presso le istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di tre posti, tranne che l’assenza del titolare sia superiore a 30 giorni;
• Al personale appartenente al profilo di assistente tecnico, tranne che l’assenza del titolare sia superiore a 30 giorni;
• Al personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico, per i primi sette giorni di assenza.
Il personale ATA con contratto tempo determinato per il tempo necessario a sostituire un titolare, ha diritto a essere riconfermato nello stesso posto, qualora il titolare dovesse assentarsi per un successivo periodo senza soluzione di continuità o interrotto da giorno festivo, o da giorno libero, ovvero da entrambi.