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Supplenze da GaE e GPS, se non si esprimono tutte le sedi, classi di concorso e tipologie di contratto, il rischio rinuncia ci sarà ancora

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Una delle cose più odiose del regolamento delle supplenze da GaE e da GPS che è continuato ad esistere a partire dall’OM 60 del 10 luglio 2020 e a continuare con l’OM 112 del 6 maggio 2022, e, a quanto pare, che continuerà a persistere, nel biennio di aggiornamento GPS 2024-2026, è il meccanismo della rinuncia della supplenza in caso di mancata preferenza espressa nelle 150 preferenze da scegliere nel mese di luglio 2024.

Rinuncia e mancata convocazione successiva

Siamo in procinto della fase di aggiornamento dell GPS 2024-2026, in questo primo appuntamento si potranno scegliere 20 scuole della provincia di inserimento dove essere inseriti in graduatoria di Istituto per le supplenze brevi. Ci sarà poi una seconda fase, dove poter scegliere fino ad un massimo di 150 preferenze (distretti, comuni e scuole) della provincia di inserimento per ottenere le supplenze fino al 31 agosto 2025 o fino al 30 giugno 2025. Nella scelta di queste 150 preferenze dovrebbero rientrare tutte le graduatorie di inserimento, tutte le tipologie di contratto e tutte le sedi della provincia. Lasciare vuote le scelte per qualche classe di concorso, oppure per qualche tipologia di contratto o ancora per qualche comune, distretto o scuola, equivarrebbe ad una vera e propria rinuncia. In buona sostanza l’algoritmo calcola, in base alle preferenze espresse, se con il punteggio X l’aspirante ha diritto alla supplenza. Supponendo che tale aspirante ha diritto alla supplenza, ma non viene assegnata per mancato inserimento di qualche specifica preferenza, allora il sistema informatizzato scavalca questo aspirante e assegna ad altro aspirante, più indietro in graduatoria e con punteggio inferiore ad X, la supplenza. In tal caso l’aspirante scavalcato non verrà più convocato per altre supplenze e per l’anno scolastico 2024/2025 non potrà più avere supplenza dalle GPS.

Questo meccanismo dell’algoritmo è stato molto contestato in passato, ci sono numerose sentenze sull’illegitimità di tale sistema, ma, a quanto pare, pure nell’OM di prossima emanzaione per l’aggiornamento delle GPS 2024-2026, dovrebbe contiunare la sua efficacia.

La richiesta dei sindacati del ripescaggio

I sindacati avevano chiesto di modificare l’algoritmo e non considerare rinuncia le preferenze non richieste e di considerare, solo per le preferenze segnalate, un ripescaggio nelle convocazioni successive. Questa richiesta sindacale è stata, per il momento, respinta dall’Amministrazione. Quindi c’è il timore di trovare, nell’OM di aggiornamento delle GPS 2024-2026, immodificato l’articolo normativo riferito alle rinunce e alle relative sanzioni. In buona sostanza chi viene scavalcato dall’algoritmo sarà considerato rinunciatario e non più convocato nei successivi bollettini.